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I vini frizzanti (naturali)
sono prodotti aventi un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 7
% vol e che presentano, conservati a 20 C in recipienti chiusi, una
sovrapressione dovuta all'anidride carbonica endogena non inferiore ad 1
e non superiore a 2,5 bar.
CLASSIFICAZIONE
La normativa vigente
distingue i vini frizzanti nelle seguenti categorie: Vino Frizzante
(generico); Vino Frizzante a Indicazione Geografica Tipica (I.G.T.);
Vino Frizzante a Denominazione di Origine Controllata (D.O.C.) o a
Denominazione di Origine Controllata e Garantita (D.O.C.G.); sono vini a
I.G.T. o a D.O.C. o a D.O.C.G., il cui Disciplinare di produzione
prevede anche la tipologia Frizzante, stabilendone le modalità di
produzione e le caratteristiche; Vino Frizzante Gassificato, distinto
dai precedenti, in quanto l'anidride carbonica non deriva dalla
fermentazione naturale ma è, tutta o parte, aggiunta.
INDICAZIONI
OBBLIGATORIE
Denominazione di
Vendita
Per le quattro categorie di vini frizzanti (di cui alla Classificazione)
la denominazione di vendita da utilizzare è VINO FRIZZANTE : nei Vini
frizzanti generici non è consentita l'aggiunta "naturale" o "a
fermentazione naturale"; nei Vini frizzanti a I.G.T. è obbligatorio
riportare: il Nome della zona geografica (quale prevista dal
Disciplinare di produzione) e la dicitura "INDICAZIONE GEOGRAFICA
TIPICA"; tali menzioni vanno riportate, nell'ordine, su due righe
successive; la menzione "vino frizzante" può essere collocata in
etichetta sia al di sopra del nome geografico sia al di sotto della
menzione "indicazione geografica tipica"; nei Vini frizzanti a D.O.C. o
a D.O.C.G. la denominazione di vendita può anche essere Vino frizzante
di qualità prodotto in una regione determinata (o V.F.Q.P.R.D.); è
obbligatorio riportare (su righe successive): il Nome della regione
determinata (quale prevista dal Disciplinare di produzione) e la
dicitura "DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA" o "DENOMINAZIONE DI
ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA"; la menzione "vino frizzante" può
essere collocata sia al di sopra del nome della regione determinata sia
al di sotto della menzione "denominazione di origine controllata"; nei
Vini frizzanti gassificati la menzione "VINO FRIZZANTE" va completata
con "GASSIFICATO"; va inoltre riportata in etichetta, in caratteri ben
leggibili ed indelebili, la dicitura "VINO ADDIZIONATO DI ANIDRIDE
CARBONICA".
Nome (o ragione sociale o marchio depositato) e sede dell'elaboratore
o del confezionatore o del venditore.
In genere le figure dell'elaboratore e del confezionatore coincidono, in
quanto chi elabora i vini frizzanti solitamente provvede anche
all'imbottigliamento ed all'etichettatura.
Non è obbligatorio che tali indicazioni siano precedute da indicazioni
quali "imbottigliato da ...", "prodotto da...", "prodotto ed
imbottigliato da..." e simili: tali indicazioni risultano pertanto
facoltative. Per sede si intende la località (comune) ove è ubicata la
sede legale della ditta.
Sede dello Stabilimento di produzione o di confezionamento.
E' obbligatorio indicare la località (comune) dove è ubicato lo
stabilimento di produzione o di confezionamento, quando non coincidente
con quella indicata al punto 2): quando sede legale e stabilimento
dell'elaboratore o imbottigliatore non sono al medesimo indirizzo;
quando sono riportati i dati relativi al venditore.
Volume nominale del prodotto
Il volume nominale deve essere indicato in litri (l), centilitri (cl) o
millilitri (ml), con cifre aventi un'altezza minima, a seconda della
capacità del recipiente, di 6 mm, recipienti oltre 1 litro; 4 mm,
recipienti da 1 litro a 201 ml; 3 mm, recipienti da 200 ml a 51 ml; 2
mm, recipienti fino a 50 ml.
Gradazione alcolometrica effettiva.
Va indicata in unità o mezze unità in volume; la cifra corrispondente al
titolo, alta almeno 3 mm, è seguita dal simbolo "% vol." e può essere
preceduta dalle parole "titolo alcolometrico effettivo" o "alcool
effettivo"; sulla gradazione che figura in etichetta è consentita una
tolleranza all'analisi, in più o in meno, di 0,8% vol.
Lotto
Per lotto si intende un insieme di unità di vendita (bottiglie)
prodotte, fabbricate o confezionate in circostanze praticamente
identiche. Il lotto è determinato dal produttore o dal confezionatore
dello spumante ed è apposto sotto la propria responsabilità; esso figura
in ogni caso in modo da essere facilmente visibile, chiaramente
leggibile ed indelebile ed è preceduto dalla lettera "L", salvo nel caso
in cui sia riportato in modo da essere distinto dalle altre indicazioni
in etichettatura.
Indicazioni ecologiche
Consistono in un invito, chiaramente visibile sui contenitori o sulle
etichette, a non disperdere i contenitori nell'ambiente dopo l'uso, in
forma di messaggio scritto o di un pittogramma.
Nel caso del messaggio scritto i caratteri di stampa non devono essere
inferiori ad 1 mm per contenitori di capacità pari od inferiore a 200
ml; a 2 mm per i contenitori di capacità superiore a 200 ml e pari od
inferiori a 500 ml e di 3 mm per i contenitori superiori a 500 ml.
Nel caso di pittogramma tale rappresentazione grafica deve essere di
dimensioni non inferiori a 10 mm per i contenitori di capacità pari od
inferiore a 500 ml; a 15 mm per i contenitori di capacità pari o
inferiore a 1.500 ml e superiore a 500 ml, a 20 mm per i contenitori
superiori a 1.500 ml.
Le suddette indicazioni obbligatorie (escluso le indicazioni
ecologiche ed il lotto) devono essere: raggruppate in un unico campo
visivo sulla stessa etichetta o su varie etichette apposte sul
recipiente oppure sul recipiente stesso, e devono esser presentate in
caratteri chiari, leggibili, indelebili e sufficientemente grandi da
risaltare sullo sfondo sul quale sono stampate e da poter essere
distinte nettamente dal complesso delle altre diciture o dagli altri
disegni.
INDICAZIONI FACOLTATIVE
Lettera minuscola "e":
marchio CE per gli imballaggi preconfezionati corrispondenti ai
requisiti della Direttiva n°. 106/75 e successive modificazioni ed
integrazioni in materia di riempimento; tale indicazione deve essere
riportata in caratteri di almeno 3 mm di altezza e posta nello stesso
campo visivo del volume nominale.
Marchio: anche non depositato, purché non comporti parole, parti
di parole, segni o illustrazioni che siano di natura tale da creare
confusione o indurre in errore le persone a cui si rivolgono.
Altre indicazioni facoltative
La normativa relativa alla designazione dei vini frizzanti lascia ampia
discrezionalità all'elaboratore, consentendo di riportare altre
indicazioni o rappresentazioni, purché non atte a sorprendere la buona
fede dell'acquirente o ad indurlo in errore sulla natura, origine,
qualità e composizione del prodotto.
E', ad esempio, consentito: indicare il nome di altre persone che hanno
partecipato al circuito commerciale ("prodotto da ... per conto di
..."); fornire informazioni al consumatore (consigliare eventuali
abbinamenti gastronomici; indicare la temperatura a cui servire);
indicare il colore.
L'elaboratore o il venditore il cui nome compare in etichetta, a
richiesta degli organismi competenti in materia di vigilanza e controllo
nel settore, deve fornire la prova dell'esattezza delle diciture
utilizzate per la designazione e concernenti la natura, l'identità, la
qualità, la composizione, l'origine o la provenienza di un vino
frizzante o dei prodotti utilizzati durante l'elaborazione stessa; se
tale prova non è fornita, le diciture in questione sono considerate non
conformi alla norma ed il commercializzato prodotto non può essere
commercializzato.
INDICAZIONI FACOLTATIVE
CONSENTITE PER I VINI FRIZZANTI IGT E DOC
Sull'etichetta dei vini
frizzanti a I.G.T., a D.O.C. o a D.O.C.G. è possibile indicare anche: Il
Nome di uno o più Vitigni, purché espressamente autorizzati e secondo le
disposizioni previste nel Disciplinare di produzione; L'Annata di
raccolta, con riferimento all'annata di raccolta delle uve. I vini
frizzanti generici non possono utilizzare nella loro designazione nomi
geografici o di vitigno. |