Vini Frizzanti
 
  I vini frizzanti (naturali) sono prodotti aventi un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 7 % vol e che presentano, conservati a 20 C in recipienti chiusi, una sovrapressione dovuta all'anidride carbonica endogena non inferiore ad 1 e non superiore a 2,5 bar.

CLASSIFICAZIONE

La normativa vigente distingue i vini frizzanti nelle seguenti categorie: Vino Frizzante (generico); Vino Frizzante a Indicazione Geografica Tipica (I.G.T.); Vino Frizzante a Denominazione di Origine Controllata (D.O.C.) o a Denominazione di Origine Controllata e Garantita (D.O.C.G.); sono vini a I.G.T. o a D.O.C. o a D.O.C.G., il cui Disciplinare di produzione prevede anche la tipologia Frizzante, stabilendone le modalità di produzione e le caratteristiche; Vino Frizzante Gassificato, distinto dai precedenti, in quanto l'anidride carbonica non deriva dalla fermentazione naturale ma è, tutta o parte, aggiunta.

INDICAZIONI OBBLIGATORIE

Denominazione di Vendita
Per le quattro categorie di vini frizzanti (di cui alla Classificazione) la denominazione di vendita da utilizzare è VINO FRIZZANTE : nei Vini frizzanti generici non è consentita l'aggiunta "naturale" o "a fermentazione naturale"; nei Vini frizzanti a I.G.T. è obbligatorio riportare: il Nome della zona geografica (quale prevista dal Disciplinare di produzione) e la dicitura "INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA"; tali menzioni vanno riportate, nell'ordine, su due righe successive; la menzione "vino frizzante" può essere collocata in etichetta sia al di sopra del nome geografico sia al di sotto della menzione "indicazione geografica tipica"; nei Vini frizzanti a D.O.C. o a D.O.C.G. la denominazione di vendita può anche essere Vino frizzante di qualità prodotto in una regione determinata (o V.F.Q.P.R.D.); è obbligatorio riportare (su righe successive): il Nome della regione determinata (quale prevista dal Disciplinare di produzione) e la dicitura "DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA" o "DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA"; la menzione "vino frizzante" può essere collocata sia al di sopra del nome della regione determinata sia al di sotto della menzione "denominazione di origine controllata"; nei Vini frizzanti gassificati la menzione "VINO FRIZZANTE" va completata con "GASSIFICATO"; va inoltre riportata in etichetta, in caratteri ben leggibili ed indelebili, la dicitura "VINO ADDIZIONATO DI ANIDRIDE CARBONICA".

Nome (o ragione sociale o marchio depositato) e sede dell'elaboratore o del confezionatore o del venditore.
In genere le figure dell'elaboratore e del confezionatore coincidono, in quanto chi elabora i vini frizzanti solitamente provvede anche all'imbottigliamento ed all'etichettatura.
Non è obbligatorio che tali indicazioni siano precedute da indicazioni quali "imbottigliato da ...", "prodotto da...", "prodotto ed imbottigliato da..." e simili: tali indicazioni risultano pertanto facoltative. Per sede si intende la località (comune) ove è ubicata la sede legale della ditta.

Sede dello Stabilimento di produzione o di confezionamento.
E' obbligatorio indicare la località (comune) dove è ubicato lo stabilimento di produzione o di confezionamento, quando non coincidente con quella indicata al punto 2): quando sede legale e stabilimento dell'elaboratore o imbottigliatore non sono al medesimo indirizzo; quando sono riportati i dati relativi al venditore.

Volume nominale del prodotto
Il volume nominale deve essere indicato in litri (l), centilitri (cl) o millilitri (ml), con cifre aventi un'altezza minima, a seconda della capacità del recipiente, di 6 mm, recipienti oltre 1 litro; 4 mm, recipienti da 1 litro a 201 ml; 3 mm, recipienti da 200 ml a 51 ml; 2 mm, recipienti fino a 50 ml.

Gradazione alcolometrica effettiva.
Va indicata in unità o mezze unità in volume; la cifra corrispondente al titolo, alta almeno 3 mm, è seguita dal simbolo "% vol." e può essere preceduta dalle parole "titolo alcolometrico effettivo" o "alcool effettivo"; sulla gradazione che figura in etichetta è consentita una tolleranza all'analisi, in più o in meno, di 0,8% vol.

Lotto
Per lotto si intende un insieme di unità di vendita (bottiglie) prodotte, fabbricate o confezionate in circostanze praticamente identiche. Il lotto è determinato dal produttore o dal confezionatore dello spumante ed è apposto sotto la propria responsabilità; esso figura in ogni caso in modo da essere facilmente visibile, chiaramente leggibile ed indelebile ed è preceduto dalla lettera "L", salvo nel caso in cui sia riportato in modo da essere distinto dalle altre indicazioni in etichettatura.

Indicazioni ecologiche
Consistono in un invito, chiaramente visibile sui contenitori o sulle etichette, a non disperdere i contenitori nell'ambiente dopo l'uso, in forma di messaggio scritto o di un pittogramma.
Nel caso del messaggio scritto i caratteri di stampa non devono essere inferiori ad 1 mm per contenitori di capacità pari od inferiore a 200 ml; a 2 mm per i contenitori di capacità superiore a 200 ml e pari od inferiori a 500 ml e di 3 mm per i contenitori superiori a 500 ml.
Nel caso di pittogramma tale rappresentazione grafica deve essere di dimensioni non inferiori a 10 mm per i contenitori di capacità pari od inferiore a 500 ml; a 15 mm per i contenitori di capacità pari o inferiore a 1.500 ml e superiore a 500 ml, a 20 mm per i contenitori superiori a 1.500 ml.

Le suddette indicazioni obbligatorie (escluso le indicazioni ecologiche ed il lotto) devono essere: raggruppate in un unico campo visivo sulla stessa etichetta o su varie etichette apposte sul recipiente oppure sul recipiente stesso, e devono esser presentate in caratteri chiari, leggibili, indelebili e sufficientemente grandi da risaltare sullo sfondo sul quale sono stampate e da poter essere distinte nettamente dal complesso delle altre diciture o dagli altri disegni.

INDICAZIONI FACOLTATIVE

Lettera minuscola "e": marchio CE per gli imballaggi preconfezionati corrispondenti ai requisiti della Direttiva n°. 106/75 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di riempimento; tale indicazione deve essere riportata in caratteri di almeno 3 mm di altezza e posta nello stesso campo visivo del volume nominale.

Marchio: anche non depositato, purché non comporti parole, parti di parole, segni o illustrazioni che siano di natura tale da creare confusione o indurre in errore le persone a cui si rivolgono.

Altre indicazioni facoltative
La normativa relativa alla designazione dei vini frizzanti lascia ampia discrezionalità all'elaboratore, consentendo di riportare altre indicazioni o rappresentazioni, purché non atte a sorprendere la buona fede dell'acquirente o ad indurlo in errore sulla natura, origine, qualità e composizione del prodotto.
E', ad esempio, consentito: indicare il nome di altre persone che hanno partecipato al circuito commerciale ("prodotto da ... per conto di ..."); fornire informazioni al consumatore (consigliare eventuali abbinamenti gastronomici; indicare la temperatura a cui servire); indicare il colore.
L'elaboratore o il venditore il cui nome compare in etichetta, a richiesta degli organismi competenti in materia di vigilanza e controllo nel settore, deve fornire la prova dell'esattezza delle diciture utilizzate per la designazione e concernenti la natura, l'identità, la qualità, la composizione, l'origine o la provenienza di un vino frizzante o dei prodotti utilizzati durante l'elaborazione stessa; se tale prova non è fornita, le diciture in questione sono considerate non conformi alla norma ed il commercializzato prodotto non può essere commercializzato.

INDICAZIONI FACOLTATIVE CONSENTITE PER I VINI FRIZZANTI IGT E DOC

Sull'etichetta dei vini frizzanti a I.G.T., a D.O.C. o a D.O.C.G. è possibile indicare anche: Il Nome di uno o più Vitigni, purché espressamente autorizzati e secondo le disposizioni previste nel Disciplinare di produzione; L'Annata di raccolta, con riferimento all'annata di raccolta delle uve. I vini frizzanti generici non possono utilizzare nella loro designazione nomi geografici o di vitigno.