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INDICAZIONI
OBBLIGATORIE
Menzione "Vino da tavola",
con dimensioni di almeno il doppio rispetto a quelle utilizzate per
indicare la sede dell'imbottigliatore.
Nome o ragione sociale dell'imbottigliatore, completato, secondo
i casi, con i termini: "Imbottigliatore ...", "Imbottigliato da ...",
"Condizionato da ..." (per i recipienti diversi dalle bottiglie); nel
caso d'imbottigliamento per conto terzi: "Imbottigliato per ... da ...",
"Condizionato per ... da ..." (per i recipienti diversi dalle
bottiglie).
La sede principale dell'imbottigliatore (indicazione del Comune o
frazione e dello Stato membro). Deve essere indicata in caratteri di
dimensioni non superiori alla metà di quelli con i quali è riportata la
dicitura "Vino da tavola".
Lo Stato membro in cui ha sede l'imbottigliatore, deve essere in
caratteri dello stesso tipo e della stessa dimensione con cui è indicata
la sede, per esteso, dopo l'indicazione del Comune.
Nome dello Stato membro (per i vini destinati all'estero) nel cui
territorio sono state raccolte le uve ed ha avuto luogo la
vinificazione, nel caso in cui queste due operazioni abbiano avuto luogo
nello stesso Stato membro.
In caso contrario va indicato: "Vino ottenuto in ... da uve raccolte in
..." completato dall'indicazione degli Stati membri. Il volume nominale
deve essere indicato in litri, centilitri o millilitri, espresso in
cifre accompagnate dall'unità di misura utilizzata o dal simbolo di tale
unità.
L'indicazione del Volume nominale del prodotto sull'etichetta è fatta a
mezzo di cifre di un'altezza minima di: 6 millimetri se il volume
nominale è superiore a 100 centilitri; 4 millimetri se il volume
nominale è pari o inferiore a 100 centilitri e superiore a 20
centilitri; 3 millimetri se il volume nominale è pari o inferiore a 20
centilitri e superiore a 5 centilitri; 2 millimetri se il volume
nominale è pari o inferiore a 5 centilitri.
Titolo alcolometrico effettivo: va riportato in unità e mezza unità
di percentuale in volume. La cifra corrispondente alla gradazione
alcolometrica effettiva è seguita dal simbolo "% Vol". Tale indicazione
può essere eventualmente preceduta dalla dizione "gradazione
alcolometrica effettiva" o "alcole effettivo" o dall'abbreviazione "alc."
e deve essere indicata sull'etichetta a mezzo di cifre di un'altezza
minima di 5 mm se il volume nominale è superiore a 100 cl, di 3 mm se è
uguale o inferiore a 100 cl e superiore a 20 cl e di 2 mm se è uguale o
inferiore a 20 cl.
Le suddette indicazioni obbligatorie devono essere: raggruppate
in un unico campo visivo su un'unica etichetta o su varie etichette
apposte sul recipiente oppure sul recipiente stesso.
E' tuttavia ammesso che le indicazione obbligatorie relative
all'importatore possano figurare fuori del campo visivo nel quale
figurano le altre indicazioni obbligatorie; presentate in caratteri
chiari, leggibili, indelebili e sufficientemente grandi da risaltare
sullo sfondo sul quale sono stampate e da poter essere distinte
nettamente dal complesso delle altre diciture o dagli altri disegni.
ALTRE
INDICAZIONI OBBLIGATORIE
Indicazioni ecologiche:
consistono in un invito, chiaramente visibile sui contenitori o sulle
etichette, a non disperdere i contenitori nell'ambiente dopo l'uso, in
forma di messaggio scritto o di pittogramma.
Nel caso del messaggio scritto i caratteri di stampa non devono essere
inferiori ad 1 mm per contenitori di capacità pari od inferiore a 200
ml; a 2 mm per i contenitori di capacità superiore a 200 ml e pari od
inferiori a 500 ml e di 3 mm per i contenitori superiori a 500 ml. Nel
caso di pittogramma una rappresentazione grafica di dimensioni non
inferiori a 10 mm per i contenitori di capacità pari od inferiore a 500
ml; a 15 mm per i contenitori di capacità pari o inferiore a 1.500 ml e
superiore a 500 ml, a 20 mm per i contenitori superiori a 1.500 ml.
Sui contenitori destinati ad essere resi dopo l'uso e nuovamente
riempiti, immessi sul mercato interno, deve altresì figurare, sul
contenitore o sull'etichetta, chiaramente visibile, un'indicazione
scritta o un pittogramma di dimensioni pari a quelle sopra indicate, che
indichi chiaramente che si tratta di un imballaggio nuovamente
riempibile.
Materiali di cui è composto il contenitore: al fine di consentire
l'identificazione dei materiali diversi dal vetro, i contenitori per i
liquidi destinati al mercato interno devono essere contrassegnati
mediante un esagono regolare o un cerchio all'interno del quale deve
essere riportata una abbreviazione corrispondente al materiale
utilizzato per la fabbricazione (vedasi allegato 1 del D.M. 28/06/89).
Per i contenitori di volume maggiore di 500 ml, la lunghezza del lato
del predetto esagono deve essere non inferiore ad un centimetro ovvero
il diametro del cerchio non inferiore ai due centimetri.
Per i contenitori di volume pari o inferiore a 500 ml, la lunghezza del
lato del predetto esagono non deve essere inferiore a mezzo centimetro
ovvero il diametro del cerchio non inferiore ad un centimetro.
Le dimensioni dei caratteri utilizzati per la stampa delle abbreviazioni
deve essere rapportata alla superficie dell'esagono o del cerchio.
I contrassegni suddetti vanno impressi o apposti sul corpo principale
del contenitore.
Lotto: per lotto si intende un insieme di unità di vendita di
vino, prodotto o confezionato in circostanze praticamente identiche.
Il lotto è determinato dal produttore o dall'imbottigliatore; figura in
modo da essere facilmente visibile, chiaramente leggibile ed indelebile
ed è preceduto dalla lettera "L", salvo nel caso in cui sia riportato in
modo da essere distinto dalle altre indicazioni in etichettatura.
I "vini da tavola" possono essere posti in commercio anche in recipienti
di materiali diversi da quelli previsti dall'art. 28 del D.P.R. n.
162/65 (vetro, terraglia, ceramica, ecc.), come ha disposto il D.M.
16/12/91, che ne ha stabilito anche le caratteristiche.
Su tali contenitori deve essere riportata a cura del confezionatore, in
modo chiaro, leggibile ed indelebile, la data di riempimento, adottando
la menzione "prodotto confezionato il ..." seguita dall'indicazione del
giorno, mese e anno.
Sullo stesso campo visivo della data di riempimento deve essere apposta
a cura del confezionatore, sempre in caratteri chiari, leggibili ed
indelebili la data di scadenza del prodotto.
Tale data deve essere fissata tenendo conto del periodo di tempo in cui
il vino confezionato mantiene inalterate le proprie caratteristiche
organolettiche e comunque non deve superare mesi nove e mesi sei da
quella di confezionamento a seconda del materiale impiegato per
fabbricare i contenitori.
Tuttavia il confezionatore può apporre una data di scadenza superiore a
quella stabilita e, comunque, non superiore a mesi dodici e a mesi nove
e alle condizioni stabilite dall'art. 3 del D.M. 16/12/91 suddetto.
I contenitori in questione devono essere rispondenti alle norme della
Legge n. 283/62, del D.M. 21/03/73 e successivi aggiornamenti e del
D.P.R. 23/08/82 n. 777.
Le indicazioni obbligatorie sono redatte in una o più altre lingue
ufficiali della Comunità, in modo che il consumatore finale possa
comprendere facilmente ciascuna indicazione.
Se il prodotto è imbottigliato o condizionato nello stesso stato membro
in cui è messo in circolazione, i termini riguardanti l'imbottigliatore
o il condizionatore sono indicati in una o più lingue ufficiali della
Comunità agevolmente comprese dagli acquirenti dello stato membro in
parola.
INDICAZIONI FACOLTATIVE
Lettera
minuscola "e":
marchio CE per gli imballaggi preconfezionati corrispondenti ai
requisiti della Direttiva n°. 106/75 e successive modificazioni ed
integrazioni in materia di riempimento; deve essere riportata in
caratteri di almeno 3 mm di altezza e posta nello stesso campo visivo
del volume nominale.
Colore: precisazione che si tratta di un vino rosso, di un vino
rosato, di un vino bianco.
Tipo di prodotto con riferimento agli zuccheri.
Si possono utilizzare i seguenti termini: "secco" o "asciutto", soltanto
a condizione che il vino in causa abbia un tenore di zucchero residuo di
4 g/l al massimo oppure di 9 g/l al massimo, quando il tenore di acidità
totale, espresso in g/l in acido tartarico per litro, non è inferiore di
più di 2 g/l al tenore di zucchero residuo; "abboccato", soltanto a
condizione che il vino in causa abbia un tenore di zucchero residuo
superiore a quello di cui alla lettera a), ma non superiore, al massimo
a 12 g/l oppure 18 g/l, quando il tenore di acidità totale è fissato in
applicazione del secondo comma, primo trattino del punto 7 dell'art. 14
del Reg. CEE n. 3201/90; "amabile", soltanto a condizione che il vino in
causa abbia un tenore di zucchero residuo superiore a quelli di cui alla
lettera b) ma non superiore al massimo a 45 g/l; "dolce", soltanto a
condizione che il vino in causa abbia un tenore di zucchero residuo non
inferiore a 45 g/l.
Marchio anche non depositato, purché: non riporti parole, parti
di parole, segni o illustrazioni che siano di natura tale da creare
confusione o indurre in errore le persone a cui si rivolgono; non
contenga il nome di un v.q.p.r.d. ecc.
Titolo alcolometrico totale, può essere indicato completando la
cifra del titolo alcolometrico effettivo con il segno + seguito dalla
cifra corrispondente alla gradazione alcolometrica potenziale e dal
simbolo "% Vol" (es. 10 + 2 %Vol), oppure scrivendo "titolo
alcolometrico totale" o " alcole totale" seguito dalla cifra
corrispondente e dal simbolo "% Vol".
Tale cifra deve essere indicata sull'etichetta in caratteri aventi la
medesima altezza minima di quella prevista per il titolo alcolometrico
effettivo a cui si rimanda.
Raccomandazioni rivolte al consumatore per l'utilizzazione del vino:
i piatti con i quali il vino può essere servito; il modo di servire il
vino al consumatore; i trattamenti del vino che presenti un certo
deposito; l'ammissione del vino per fini religiosi; la conservazione del
vino.
Nome o ragione sociale e sede principale delle persone che hanno
partecipato al circuito commerciale del vino. L'indicazione della
sede deve essere riportata con caratteri non superiori alla metà di
quelli utilizzati per la menzione "vino da tavola". Il nome o la ragione
sociale di coloro che hanno partecipato al circuito commerciale deve
essere completato da una indicazione che ne ponga in risalto l'attività
professionale, con uno dei seguenti termini: "viticoltore", "raccolto da
...", "distribuito da ...", "messo in bottiglia per ... da ...",
"negoziante di vino", ed altri termini analoghi.
La ragione sociale dell'imbottigliatore o di una delle persone che hanno
partecipato al circuito commerciale può essere accompagnata dai termini
"fattoria", "tenuta", "podere", "cascina", "azienda agricola",
"contadino", "viticoltore", soltanto se il vino è stato interamente
ottenuto da uve raccolte nelle vigne facenti parte dell'azienda agricola
qualificate con uno dei termini suddetti e la vinificazione effettuata
nella stessa azienda e purché non venga aggiunto mosto di uve
concentrato rettificato ai fini dell'aumento della gradazione
alcolometrica naturale del prodotto in questione.
Le suddette indicazioni facoltative devono essere redatte in una o più
altre lingue ufficiali della Comunità e possono: figurare sulla stessa
etichetta recante le indicazioni obbligatorie o su una o più etichette
complementari; essere stampate direttamente sul recipiente. |