Vini a indicazione geografica tipica
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I vini
ad indicazione geografica tipica rientrano nella definizione di cui
all'all. 1, punto 13 del Reg. CEE 822/87; sono disciplinati dalla Legge
10/02/92 n. 164, dal D.P.R. 20/04/94 n. 348 e dai disciplinari di
produzione riconosciuti con apposito decreto.
INDICAZIONI OBBLIGATORIE Nome di
un'area geografica riconosciuta con apposito decreto.
ALTRE INDICAZIONI OBBLIGATORIE
Indicazioni ecologiche:
consistono in un invito, chiaramente visibile sui contenitori o sulle
etichette, a non disperdere i contenitori nell'ambiente dopo l'uso, in
forma di messaggio scritto o di pittogramma. INDICAZIONI FACOLTATIVE Lettera minuscola "e": marchio CE per gli imballaggi preconfezionati corrispondanti ai requisiti della Direttiva n°. 106/75 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di riempimento.La lettera minuscola "e" deve essere riportata in caratteri di almeno 3 mm di altezza e posta nello stesso campo visivo del volume nominale. Colore: precisazione che si tratta di un vino rosso, di un vino rosato, di un vino bianco. Riferimento agli zuccheri residui. In proposito si possono utilizzare i seguenti termini: "secco" o "asciutto", soltanto a condizione che il vino in causa abbia un tenore di zucchero residuo di 4 g/l al massimo oppure di 9 g/l al massimo, quando il tenore di acidità totale, espresso in g/l in acido tartarico per litro, non è inferiore di più di 2 g/l al tenore di zucchero residuo; "abboccato", soltanto a condizione che il vino in causa abbia un tenore di zucchero residuo superiore a quello di cui alla lettera a), ma non superiore, al massimo a 12 g/l oppure 18 g/l, quando il tenore di acidità totale è fissato in applicazione del secondo comma, primo trattino del punto 7 dell'art. 14 del Reg. CEE n. 3201/90; "amabile", soltanto a condizione che il vino in causa abbia un tenore di zucchero residuo superiore a quelli di cui alla lettera b), ma non superiore al massimo a 45 g/l; "dolce", soltanto a condizione che il vino in causa abbia un tenore di zucchero residuo non inferiore a 45 g/l. Marchio anche non depositato, purchè non riporti parole, parti di parole, segni o illustrazioni che siano di natura tale da creare confusione o indurre in errore le persone a cui si rivolgono; non contengano il nome di un v.q.p.r.d.; ecc. Titolo alcolometrico totale, può essere indicato completando la cifra del titolo alcolomentrico effettivo con il segno + seguito dalla cifra corrispondente alla gradazione alcolometrica potenziale e dal simbolo "% vol" (es. 10 + 2 %vol), oppure s crivendo "titolo alcolometrico totale" o " alcole totale" seguito dalla cifra corrispondente e dal simbolo "% vol". Tale cifra deve essere indicata sull'etichetta in caratteri aventi la medesima altezza minima di quella prevista per il titolo alcolometrico effettivo a cui si rimanda. Raccomandazioni rivolte al consumatore per l'utilizzazione del vino: i piatti con i quali il vino può essere servito; il modo di servire il vino al consumatore; i trattamenti del vino che presenti un certo deposito; l'ammissione del vino per fini religiosi; la conservazione del vino. Partecipanti al circuito commerciale e indicazione dellattività Nome o ragione sociale e sede principale delle persone che hanno partecipato al circuito commerciale del vino. L'indicazione della sede deve essere riportata con caratteri non superiori alla metà di quelli utilizzati per la menzione "vino da tavola". Il nome o la ragione sociale di coloro che hanno partecipato al circuito commerciale deve e ssere completato da una indicazione che ne ponga in risalto l'attività professionale, con uno dei seguenti termini: "viticoltore", "raccolto da ...", "distribuito da ...", "messo in bottiglia per ... da ...", "negoziante di vino", ed altri termini analoghi. La ragione sociale dell'imbottigliatore o di una delle persone che hanno partecipato al circuito commerciale può essere accompagnata dai termini "fattoria", "tenuta", "podere", "cascina", "azienda agricola", "contadin o", "viticoltore", soltanto se il vino è stato interamente ottenuto da uve raccolte nelle vigne facenti parte dell'azienda agricola, qualificate con uno dei termini suddetti e la vinificazione effettuata nella stessa azienda e purchè non venga aggiunto mosto di uve concentrato rettificato ai fini dell'aumento della gradazione alcolometrica naturale del prodotto in questione. Varietà: l'indicazione del nome della varietà di vite rientra fra quelle facoltative, ma a condizione che tali vitigni siano previsti dalla CE come raccomandati o autorizzati per la zona geografica da cui provengono le uve e che siano espressamente previsti dal relativo disciplinare di produzione. Il nome del vitigno deve essere posizionato sul medesimo rigo del nome geografico, o al di sopra del nome geografico o al di sotto della menzione "indicazione geografica tipica". Il nome del vitigno riportato in stretta connessione al nome geografico (stesso rigo) deve figurare in caratteri delle stesse dimensioni, rilievo e d intensità colorimetrica del nome geografico; negli altri casi di posizionamento sopra specificati è consentito che il nome del vitigno sia indicato in caratteri di altezza non superiore al doppio di quelli utilizzati per il nome geografico (Circolare n. 9/96 del 14/10/96 Prot. n. 62555 del Ministero Risorse Agricole Alimentari e Forestali - Direzione Generale Politiche Agricole). Vino Novello purchè il prodotto sia stato imbottigliato entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno a cui si rif erisce la vendemmia; riporti l'indicazione dell'annata; sia confezionato in recipienti aventi una capacità non superiore ad un litro e mezzo o in contenitori di acciaio inox fino a 60 litri. I vini novelli possono essere commercializzati, per il consumo diretto, a partire dal 6 novembre. La circolare n. 9/96 del 14/10/96 sopra citata stabilisce che la menzione "Vino Novello" può figurare in caratteri di dimensioni, in altezza, fino al triplo di quelli utilizzati per il nome geografico. Annata: l'indicazione dell'annata di raccolta delle uve è ammessa solo se tutte le uve utilizzate per la vinificazione del vino a IGT sono state raccolte durante l'annata di cui è prevista l'indicazione, oppure se il vino è ottenuto per almeno l'85% da uve raccolte nella annata dichiarata, previa detrazione del quantitativo utilizzato per una eventuale dolcificazione. Distinzioni: sono riconoscimenti attribuiti da un organismo ufficiale ad una partita di vino proveniente inizialmente dal medesimo recipiente, in occasione di banchi d'assaggio, concorsi enologici, ecc. (art. 27 Legge 164/92). Abbazia, Castello tali termini, nonché le loro illustrazioni, possono essere utilizzati a condizione che il vino provenga esclusivamente da uve raccolte nelle vigne facenti parte della stessa azienda viticola e se la vinificazione è stata effettuata in tale azienda. Azienda vinicola menzione: "Imbottigliato dal viticoltore"; "Imbottigliato all'origine"; "Imbottigliato dalla Cantina sociale"; "Imbottigliato dai produttori riuniti"; ecc. purchè il vino provenga totalmente dall'azienda agricola in cui le uve sono state raccolte e vinificate e purchè non venga aggiunto mosto di uve concentrato rettificato ai fini dell'aumento della gradazione alcolometrica naturale del prodotto in questione. Informazioni relative: alla storia del vino; alla storia della ditta; alle condizioni naturali e tecniche della viticoltura di origine, utilizzando uno dei termini seguenti: "Vino di collina", "Vino di colle" nel caso in cui i terreni dei vigneti siano a giacitura collinare. Possono inoltre figurare sulla medesima etichetta in cui figurano le indicazioni obbligatorie le informazioni brevi relative alla natura del vino o delle ditte, come "Viticoltori da ...", "Casa fondata nel ...", "Commercianti dal ...". Le informazioni riguardanti la storia del vino e la storia della ditta non devono figurare sull'etichetta nella quale sono riportate le indicazioni obbligatorie, ma in una zona dell'etichetta nettamente separata da quella nella quale figurano le indicazioni obbligatorie o in una o più etichette complementari o sul pendaglio. Precisazioni: si possono utilizzare uno dei termini seguenti: "Vino passito", "Vin santo", "Lacrima Christi", "Rossissimo". Detti termini possono essere utilizzati solo se previsti dai relativi disciplinari di produzione. I caratteri utilizzati per indicare tali termini e quelli relativi al colore particolare (es. chiaretto, rubino , ecc.) non possono essere di dimensione superiore a quella dei caratteri utilizzati per indicare la zona geografica. La Circolare n. 9/96 del 14/10/96 più volte citata, stabilisce che la collocazione della menzione "Vino Novello" nonché dei termini riferiti al colore e di altre menzioni complementari ammesse dalla normativa nazionale e comunitaria per i vini a IGT, gli stessi possono figurare in etichette sia al di sopra del nome geografico, sia al di sotto della menzione "Indicazione Geografica tipica". Oltre che sulla etichetta recante le indicazioni obbligatorie, le menzioni in questione possono figurare, o possono essere ripetute, su una o più etichette complementari. Nei casi in cui i nomi propri, ragioni sociali o indirizzi di ditte, cantine, fattorie e simili contengono in tutto o in parte termini geografici riservati ai Vini DOCG, DOC o IGT, o possono creare confusione con essi, è fatto obbligo che i caratteri usati per indicarli non superino i tre millimetri di altezza per due di larghezza ed, in ogni caso, non siano superiori ad un quarto, sia in altezza sia in larghezza, di quelli usati per la denominazione del prodotto e per l'indicazione della ditta o ragione sociale del produttore, commerciante o imbottigliatore, con l'osservanza di quanto stabilito ai sensi dell'art. 10 Legge 164/92. |