Vini a indicazione geografica tipica
 
  I vini ad indicazione geografica tipica rientrano nella definizione di cui all'all. 1, punto 13 del Reg. CEE 822/87; sono disciplinati dalla Legge 10/02/92 n. 164, dal D.P.R. 20/04/94 n. 348 e dai disciplinari di produzione riconosciuti con apposito decreto.

INDICAZIONI OBBLIGATORIE

Nome di un'area geografica riconosciuta con apposito decreto.
Le dimensioni dei caratteri di tale menzione devono essere al meno il doppio rispetto a quelle utilizzate per indicare la sede dell'imbottigliatore.
La menzione "Indicazione geografica tipica" va posizionata immediatamente al di sotto del nome geografico ed indicata in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per il nome geografico.

Nome o ragione sociale dell'imbottigliatore, completato, secondo i casi, con i termini: "Imbottigliatore...", "Imbottigliato da...", "Condizionato da..." (per i recipienti diversi dalle bottiglie); nel caso d'imbottigliamento per conto terzi: "Imbottigliato per... da...", "Condizionato per... da..." (per i recipienti diversi dalle bottiglie).

La sede principale dell'imbottigliatore (indicazione del Comune o frazione e dello Stato membro). La sede dell'imbottigliatore va indicata in caratteri di dimensioni non superiori alla metà di quelli utilizzati per indicare il nome geografico.
Lo Stato membro in cui ha sede l'imbottigliatore deve essere in caratteri dello stesso tipo e della stessa dimensione con cui è indicata la sede, per esteso, dopo l'indicazione del Comune.

Nome dello Stato membro (per i vini destinati all'estero) nel cui territorio sono state raccolte le uve ed ha avuto luogo la vinificazione, nel caso in cui queste due operazioni abbiano avuto luogo nello stesso Stato membro.
In caso contrario va indicato: "Vino ottenuto in ... da uve raccolte in ..." completato dall'indicazione degli Stati membri.


Il volume nominale deve essere indicato in litri, centilitri o millilitri, espresso in cifre accompagnate dall'unità di misura utilizzata o dal simbolo di tale unità.
L'indicazione del Volume nominale del prodotto sull'etichetta è fatta a mezzo di cifre di un'altezza minima di: 6 millimetri se il volume nominale è superiore a 100 centilitri; 4 millimetri se il volume nominale è pari o inferiore a 100 centilitri e superiore a 20 centilitri; 3 millimetri se il volume nominale è pari o inferiore a 20 centilitri e superiore a 5 centilitri; 2 millimetri se il volume nominale è pari o inferiore a 5 centilitri.

Titolo alcolometrico effettivo: va riportato in unità e mezza unità di percentuale in volume. La cifra corrispondente alla gradazione alcolometrica effettiva è seguita dal simbolo "% vol".
Tale indicazione può essere eventualmente preceduta dalla dizione "gradazione alcolometrica effettiva" o "alcole effettivo" o dall'abbreviazione "alc." e deve essere indicata sull'etichetta a mezzo di cifre di un'altezza minima di 5 mm se il volume nominale è superiore a 100 cl, di 3 mm se è uguale o inferiore a 100 cl e superiore a 20 cl e di 2 mm se è uguale o inferiore a 20 cl.

Le suddette indicazioni obbligatorie devono essere
: raggruppate in un unico campo visivo o su un'unica etichetta o su varie etichette apposte sul recipiente o sul recipiente stesso.
E' tuttavia ammesso che le indicazione obbligatorie relative all'importatore possano figurare fuori del campo visivo nel quale figurano le altre indicazioni obbligatorie; presentate in caratteri chiari, leggibili, indelebili e sufficientemente grandi da risaltare sullo sfondo sul quale sono stampate e da poter essere distinte nettamente dal complesso delle altre diciture o dagli altri disegni.

ALTRE INDICAZIONI OBBLIGATORIE

Indicazioni ecologiche: consistono in un invito, chiaramente visibile sui contenitori o sulle etichette, a non disperdere i contenitori nell'ambiente dopo l'uso, in forma di messaggio scritto o di pittogramma.
Nel caso del messaggio scritto i caratteri di stampa non devono essere inferiori ad 1 mm per i contenitori di capacità pari od inferiore a 200 ml; a 2 mm per i contenitori di capacità superiore a 200 ml e pari od inferiori a 500 ml e di 3 mm per i contenitori superiori a 500 ml.
Nel caso di pittogramma una rappresentazione grafica di dimensioni non inferiori a 10 mm per i contenitori di capacità pari od inferiore a 500 ml; a 15 mm per i contenitori di capacità pari o inferiore a 1.500 ml e superiore a 500 ml, a 20 mm per i contenitori superiori a 1.500 ml.
Sui contenitori destinati ad essere resi dopo l'uso e nuovamente riempiti, immessi sul mercato interno, deve altresì figurare sul contenitore o sull'etichetta, chiaramente visibile, un'indicazione scritta o un pittogramma di dimensioni pari a quelle sopra indicate, che indichi chiaramente che si tratta di un imballaggio nuovamente riempibile.

Materiali: al fine di consentire l'identificazione dei materiali diversi dal vetro, i contenitori per i liquidi destinati al mercato interno devono essere contrassegnati mediante un esagono regolare o un cerchio all'interno del quale deve essere riportata una abbreviazione corrispondente al materiale utilizzato per la fabbricazione (vedasi allegato 1 del D.M. 28/06/89).
Per i contenitori di volume maggiore di 500 ml, la lunghezza del lato del predetto esagono deve essere non inferiore ad un centimetro ovvero il diametro del cerchio non inferiore ai due centimetri.
Per i contenitori di volume pari o inferiore a 500 ml, la lunghezza del lato del predetto esagono non deve essere inferiore a mezzo centimetro ovvero il diametro del cerchio non inferiore ad un centimetro.
Le dimensioni dei caratteri utilizzati per la stampa delle abbreviazioni deve essere rapportata alla superficie dell'esagono o del cerchio. I contrassegni suddetti vanno impressi o apposti sul corpo principale del contenitore.

Lotto: per lotto si intende un insieme di unità di vendita di vino, prodotto o confezionato in circostanze praticamente identiche. Il lotto è determinato dal produttore o dal confezionatore del prodotto alimentare; figura in modo da essere facilmente visibile, chiaramente leggibile ed indelebile ed è preceduto dalla lettera "L", salvo nel caso in cui sia riportato in modo da essere distinto dalle altre indicazioni in etichettatura.

Recipienti particolari: i "vini ad IGT" possono essere posti in commercio anche in recipienti di materiali diversi da quelli previsti dall'art. 28 del D.P.R. n. 162/65 (vetro, terraglia, ceramica, ecc.), come ha disposto il D.M. 16/12/91, che ne ha stabilito anche le caratteristiche.
Su tali contenitori deve esse re riportata a cura del confezionatore, in modo chiaro, leggibile ed indelebile, la data di riempimento, adottando la menzione "prodotto confezionato il ..." seguita dall'indicazione del giorno, mese e anno.
Sullo stesso campo visivo della data di riempimento deve essere apposta a cura del confezionatore, sempre in caratteri chiari, leggibili ed indelebili la data di scadenza del prodotto.
Tale data deve essere fissata tenendo conto del periodo di tempo in cui il vino confezionato mantiene inalterate le proprie caratteristiche organolettiche e, comunque, non deve superare mesi nove e mesi sei da quella di confezionamento, a seconda del materiale impiegato per fabbricare i contenitori. Tuttavia il confezionatore può apporre una data di scadenza superiore a quella stabilita e, comunque, non superiore a mesi dodici e a mesi nove e alle condizioni stabilite dall'art. 3 del D.M. 16/12/91 suddetto. I contenitori in questione devono essere rispondenti alle norme della Legge n. 283/62, del D.M. 21/03/73 e successivi aggiornamenti e del D.P.R. 23/08/82 n. 777.

Le indicazioni obbligatorie sono redatte in una o più altre lingue ufficiali della Comunità, in modo che il consumatore finale possa comprendere facilmente ciascuna indicazione.
Se il prodotto è imbottigliato o condizionato nello stesso stato membro in cui è messo in circolazione, i termini riguardanti l'imbottigliatore o il condizionatore sono indicati in una o più lingue ufficiali della Comunità agevolmente comprese dagli acquirenti dello stato membro in parola.

INDICAZIONI FACOLTATIVE

Lettera minuscola "e": marchio CE per gli imballaggi preconfezionati corrispondanti ai requisiti della Direttiva n°. 106/75 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di riempimento.
La lettera minuscola "e" deve essere riportata in caratteri di almeno 3 mm di altezza e posta nello stesso campo visivo del volume nominale.

Colore: precisazione che si tratta di un vino rosso, di un vino rosato, di un vino bianco.

Riferimento agli zuccheri residui. In proposito si possono utilizzare i seguenti termini: "secco" o "asciutto", soltanto a condizione che il vino in causa abbia un tenore di zucchero residuo di 4 g/l al massimo oppure di 9 g/l al massimo, quando il tenore di acidità totale, espresso in g/l in acido tartarico per litro, non è inferiore di più di 2 g/l al tenore di zucchero residuo; "abboccato", soltanto a condizione che il vino in causa abbia un tenore di zucchero residuo superiore a quello di cui alla lettera a), ma non superiore, al massimo a 12 g/l oppure 18 g/l, quando il tenore di acidità totale è fissato in applicazione del secondo comma, primo trattino del punto 7 dell'art. 14 del Reg. CEE n. 3201/90; "amabile", soltanto a condizione che il vino in causa abbia un tenore di zucchero residuo superiore a quelli di cui alla lettera b), ma non superiore al massimo a 45 g/l; "dolce", soltanto a condizione che il vino in causa abbia un tenore di zucchero residuo non inferiore a 45 g/l.

Marchio anche non depositato, purchè non riporti parole, parti di parole, segni o illustrazioni che siano di natura tale da creare confusione o indurre in errore le persone a cui si rivolgono; non contengano il nome di un v.q.p.r.d.; ecc.

Titolo alcolometrico totale, può essere indicato completando la cifra del titolo alcolomentrico effettivo con il segno + seguito dalla cifra corrispondente alla gradazione alcolometrica potenziale e dal simbolo "% vol" (es. 10 + 2 %vol), oppure s crivendo "titolo alcolometrico totale" o " alcole totale" seguito dalla cifra corrispondente e dal simbolo "% vol".
Tale cifra deve essere indicata sull'etichetta in caratteri aventi la medesima altezza minima di quella prevista per il titolo alcolometrico effettivo a cui si rimanda.

Raccomandazioni rivolte al consumatore per l'utilizzazione del vino: i piatti con i quali il vino può essere servito; il modo di servire il vino al consumatore; i trattamenti del vino che presenti un certo deposito; l'ammissione del vino per fini religiosi; la conservazione del vino.

Partecipanti al circuito commerciale e indicazione dellattività Nome o ragione sociale e sede principale delle persone che hanno partecipato al circuito commerciale del vino.
L'indicazione della sede deve essere riportata con caratteri non superiori alla metà di quelli utilizzati per la menzione "vino da tavola".
Il nome o la ragione sociale di coloro che hanno partecipato al circuito commerciale deve e ssere completato da una indicazione che ne ponga in risalto l'attività professionale, con uno dei seguenti termini: "viticoltore", "raccolto da ...", "distribuito da ...", "messo in bottiglia per ... da ...", "negoziante di vino", ed altri termini analoghi.
La ragione sociale dell'imbottigliatore o di una delle persone che hanno partecipato al circuito commerciale può essere accompagnata dai termini "fattoria", "tenuta", "podere", "cascina", "azienda agricola", "contadin o", "viticoltore", soltanto se il vino è stato interamente ottenuto da uve raccolte nelle vigne facenti parte dell'azienda agricola, qualificate con uno dei termini suddetti e la vinificazione effettuata nella stessa azienda e purchè non venga aggiunto mosto di uve concentrato rettificato ai fini dell'aumento della gradazione alcolometrica naturale del prodotto in questione.

Varietà: l'indicazione del nome della varietà di vite rientra fra quelle facoltative, ma a condizione che tali vitigni siano previsti dalla CE come raccomandati o autorizzati per la zona geografica da cui provengono le uve e che siano espressamente previsti dal relativo disciplinare di produzione.
Il nome del vitigno deve essere posizionato sul medesimo rigo del nome geografico, o al di sopra del nome geografico o al di sotto della menzione "indicazione geografica tipica".
Il nome del vitigno riportato in stretta connessione al nome geografico (stesso rigo) deve figurare in caratteri delle stesse dimensioni, rilievo e d intensità colorimetrica del nome geografico; negli altri casi di posizionamento sopra specificati è consentito che il nome del vitigno sia indicato in caratteri di altezza non superiore al doppio di quelli utilizzati per il nome geografico (Circolare n. 9/96 del 14/10/96 Prot. n. 62555 del Ministero Risorse Agricole Alimentari e Forestali - Direzione Generale Politiche Agricole).

Vino Novello purchè il prodotto sia stato imbottigliato entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno a cui si rif erisce la vendemmia; riporti l'indicazione dell'annata; sia confezionato in recipienti aventi una capacità non superiore ad un litro e mezzo o in contenitori di acciaio inox fino a 60 litri.
I vini novelli possono essere commercializzati, per il consumo diretto, a partire dal 6 novembre.
La circolare n. 9/96 del 14/10/96 sopra citata stabilisce che la menzione "Vino Novello" può figurare in caratteri di dimensioni, in altezza, fino al triplo di quelli utilizzati per il nome geografico.

Annata: l'indicazione dell'annata di raccolta delle uve è ammessa solo se tutte le uve utilizzate per la vinificazione del vino a IGT sono state raccolte durante l'annata di cui è prevista l'indicazione, oppure se il vino è ottenuto per almeno l'85% da uve raccolte nella annata dichiarata, previa detrazione del quantitativo utilizzato per una eventuale dolcificazione.

Distinzioni: sono riconoscimenti attribuiti da un organismo ufficiale ad una partita di vino proveniente inizialmente dal medesimo recipiente, in occasione di banchi d'assaggio, concorsi enologici, ecc. (art. 27 Legge 164/92).

Abbazia, Castello tali termini, nonché le loro illustrazioni, possono essere utilizzati a condizione che il vino provenga esclusivamente da uve raccolte nelle vigne facenti parte della stessa azienda viticola e se la vinificazione è stata effettuata in tale azienda.

Azienda vinicola menzione: "Imbottigliato dal viticoltore"; "Imbottigliato all'origine"; "Imbottigliato dalla Cantina sociale"; "Imbottigliato dai produttori riuniti"; ecc. purchè il vino provenga totalmente dall'azienda agricola in cui le uve sono state raccolte e vinificate e purchè non venga aggiunto mosto di uve concentrato rettificato ai fini dell'aumento della gradazione alcolometrica naturale del prodotto in questione.

Informazioni relative: alla storia del vino; alla storia della ditta; alle condizioni naturali e tecniche della viticoltura di origine, utilizzando uno dei termini seguenti: "Vino di collina", "Vino di colle" nel caso in cui i terreni dei vigneti siano a giacitura collinare. Possono inoltre figurare sulla medesima etichetta in cui figurano le indicazioni obbligatorie le informazioni brevi relative alla natura del vino o delle ditte, come "Viticoltori da ...", "Casa fondata nel ...", "Commercianti dal ...".
Le informazioni riguardanti la storia del vino e la storia della ditta non devono figurare sull'etichetta nella quale sono riportate le indicazioni obbligatorie, ma in una zona dell'etichetta nettamente separata da quella nella quale figurano le indicazioni obbligatorie o in una o più etichette complementari o sul pendaglio.

Precisazioni: si possono utilizzare uno dei termini seguenti: "Vino passito", "Vin santo", "Lacrima Christi", "Rossissimo".
Detti termini possono essere utilizzati solo se previsti dai relativi disciplinari di produzione.
I caratteri utilizzati per indicare tali termini e quelli relativi al colore particolare (es. chiaretto, rubino , ecc.) non possono essere di dimensione superiore a quella dei caratteri utilizzati per indicare la zona geografica.
La Circolare n. 9/96 del 14/10/96 più volte citata, stabilisce che la collocazione della menzione "Vino Novello" nonché dei termini riferiti al colore e di altre menzioni complementari ammesse dalla normativa nazionale e comunitaria per i vini a IGT, gli stessi possono figurare in etichette sia al di sopra del nome geografico, sia al di sotto della menzione "Indicazione Geografica tipica".
Oltre che sulla etichetta recante le indicazioni obbligatorie, le menzioni in questione possono figurare, o possono essere ripetute, su una o più etichette complementari.

Nei casi in cui i nomi propri, ragioni sociali o indirizzi di ditte, cantine, fattorie e simili contengono in tutto o in parte termini geografici riservati ai Vini DOCG, DOC o IGT, o possono creare confusione con essi, è fatto obbligo che i caratteri usati per indicarli non superino i tre millimetri di altezza per due di larghezza ed, in ogni caso, non siano superiori ad un quarto, sia in altezza sia in larghezza, di quelli usati per la denominazione del prodotto e per l'indicazione della ditta o ragione sociale del produttore, commerciante o imbottigliatore, con l'osservanza di quanto stabilito ai sensi dell'art. 10 Legge 164/92.