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Questa
scheda, rivolta soprattutto agli operatori della vinificazione, vuole
essere un piccolo riassunto normativo delle diciture di legge
(obbligatorie e non) che devono o possono essere riportate sulle
etichette dei vini.
LE INDICAZIONI OBBLIGATORIE
Le indicazioni obbligatorie devono essere raggruppate in un unico campo
visivo o su una unica etichetta o su varie etichette apposte sul
recipiente o sul recipiente stesso. Solo le informazioni relative
all'importatore possano essere fuori del campo visivo dove si riportano
le altre indicazioni obbligatorie.
Le diciture previste dalla legge devono essere presentate in caratteri
chiari, leggibili, indelebili e sufficientemente grandi in modo da
risaltare sullo sfondo sul quale sono stampate e da poter essere
distinte dal complesso delle altre diciture o dagli altri disegni;
redatte in una o più lingue ufficiali della Comunità europea, in modo
che il consumatore finale possa comprendere facilmente ciascuna
indicazione.
Nome
della regione determinata |
Nome della regione da cui i vini provengono,
riconosciuta con apposito decreto del Ministero delle politiche
agricole e forestali (Manduria, Lison Pramaggiore, Orvieto,
Chianti ecc.) Le dimensioni dei caratteri di questa menzione
devono essere almeno il doppio rispetto a quelle utilizzate per
indicare la sede dell'imbottigliatore. |
Denominazione di Origine Controllata e Garantita
Denominazione di Origine Controllata |
Queste diciture (da indicarsi in caratteri le cui
dimensioni superino quelle utilizzate per indicare la regione
determinata) devono essere poste immediatamente sotto il nome
della regione determinata; vanno riportate per esteso, senza
abbreviazioni. Solo sulle etichette complementari, nei depliant
ecc. si possono usare le abbreviazioni: D.O.C.G. o D.O.C. |
Nome o
la ragione sociale dell'imbottigliatore |
Deve essere indicato unitamente alla menzione del
Comune o frazione e dello Stato in cui l'imbottigliatore ha la
propria sede principale. Se l'imbottigliamento ha luogo in un
comune o in una frazione diversi da quelli della sede o da un
comune vicino, le indicazioni devono essere accompagnate da
un'indicazione che precisa il Comune o la frazione in cui si è
imbottigliato. |
Sede
principale dell'imbottigliatore |
La sede (Comune o frazione e Stato) va indicata
in caratteri di dimensioni non superiori alla metà di quelli
utilizzati per indicare la regione. Lo Stato in cui ha sede
l'imbottigliatore deve essere indicato con lo stesso carattere
usato per la sede, per esteso, dopo l'indicazione del
Comune.(Mario Rossi – Manduria - Italia)Se nomi propri, ragioni
sociali o indirizzi di ditte, cantine, fattorie e simili
contengono in tutto o in parte termini geografici riservati ai
Vini DOCG, DOC o IGT, o possono creare confusione con essi, i
caratteri usati per indicarli non devono superare i tre
millimetri di altezza e i due di larghezza. In ogni caso, non
devono essere superiori a un quarto dell'altezza e/o della
larghezza di quelli usati per la denominazione del prodotto e
per l'indicazione della ditta o della ragione sociale del
produttore, commerciante o imbottigliatore.Se il prodotto va
esportato, ci vuole un'ulteriore indicazione dello Stato a cui
appartiene la regione (si indicherà, quindi, due volte
"Italia"). |
Volume
nominale |
Deve essere indicato in litri, centilitri o
millilitri, espresso in cifre accompagnate dall'unità di misura
utilizzata o dal simbolo di tale unità (l oppure cl oppure ml,
senza puntino dopo).
Le dimensioni dei caratteri che indicano il
volume devono essere di almeno:
6 millimetri se il volume nominale è superiore a
100 centilitri;
4 millimetri se il volume nominale è pari o
inferiore a 100 centilitri e superiore a 20 centilitri;
3 millimetri se il volume nominale è pari o
inferiore a 20 centilitri e superiore a 5 centilitri;
2 millimetri se il volume nominale è pari o
inferiore a 5 centilitri. |
Titolo
alcolometrico effettivo |
Va riportato in unità e mezza unità (12 % vol. o
12,5 % vol.) di percentuale in volume. Il simbolo da usare è "%
vol.". Si può scegliere se scrivere "gradazione alcolometrica
effettiva" o "alcole effettivo" o l'abbreviazione "alc.". I
caratteri devono essere in cifre di un'altezza minima di 5 mm se
il volume nominale supera i 100 cl, di 3 mm se è uguale o
inferiore a 100 cl e superiore a 20 cl e di 2 mm se è uguale o
inferiore a 20 cl. |
Lotto |
Il lotto è determinato dal produttore o dal
confezionatore; il numero di lotto serve ad identificare una
quantità di bottiglie di vino confezionate in circostanze
identiche: esso è generalmente preceduto dalla lettera L seguito
dai numeri che fanno riferimento alla data di imbottigliamento
del vino; il numero di lotto è obbligatorio per tutti i prodotti
dove non è indicata chiaramente la data di scadenza con
l'indicazione del giorno e del mese. Deve essere facilmente
visibile, chiaramente leggibile ed indelebile ed è preceduto
dalla lettera "L" (la L non serve se il codice è indicato in
modo distinto dalle altre indicazioni). |
Indicazioni ecologiche |
Scritta o pittogramma che invita a non disperdere
i contenitori nell'ambiente dopo l'uso. Deve essere chiaramente
visibile sui contenitori o sulle etichette. Se si usa un
messaggio di testo i caratteri di stampa non devono essere
inferiori ad 1 mm per contenitori di capacità pari od inferiore
a 200 ml; a 2 mm per i contenitori di capacità superiore a 200
ml e pari od inferiori a 500 ml e di 3 mm per i contenitori
superiori a 500 ml.Nel caso in cui si usi il pittogramma (il
disegnino dell'omino che butta il contenitore) questo non
dev'essere inferiore a 10 mm per i contenitori di capacità pari
od inferiore a 500 ml; a 15 mm per i contenitori di capacità
pari o inferiore a 1.500 ml e superiore a 500 ml, a 20 mm per i
contenitori superiori a 1.500 ml. |
Annata |
L'indicazione dell'annata di raccolta delle uve. |
Indicazioni facoltative
Le
indicazioni facoltative possono figurare sulla stessa etichetta recante
le indicazioni obbligatorie o su una o più etichette complementari;
essere stampate direttamente sul recipiente.
Lettera minuscola "e" |
E' il marchio CE per gli imballaggi
preconfezionati corrispondenti ai requisiti della Direttiva n.
106/75 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di
riempimento; deve essere riportata in caratteri di almeno 3 mm
di altezza e posta nello stesso campo visivo del volume nominale |
Marchio |
Il marchio (depositato o non depositato) può
essere indicato purché non riporti parole, parti di parole,
segni o illustrazioni che siano di natura tale da creare
confusione o indurre in errore i consumatori; non devono
contenere il nome di un vino D.O.C. o D.O.C.G. |
Titolo
alcolometrico totale, |
Può essere indicato completando la cifra del
titolo alcolometrico effettivo con il segno + seguito dalla
cifra corrispondente alla gradazione alcolometrica potenziale e
dal simbolo "% vol." (es. 10 + 2 %vol), oppure scrivendo "titolo
alcolometrico totale" o " alcole totale" seguito dalla cifra
corrispondente e dal simbolo "% vol". Questa cifra deve essere
indicata sull'etichetta in caratteri aventi la medesima altezza
minima di quella prevista per l'indicazione per il titolo
alcolometrico effettivo (vedi sopra) |
Imbottigliato nella zona di produzione
Imbottigliato in ... |
seguita dal nome della regione determinata può
essere riportata soltanto se l'imbottigliamento è stato
effettuato nella regione determinata di cui si tratta.Nei casi
in cui l'imbottigliamento sia effettuato da un vinificatore
produttore delle uve, una delle seguenti menzioni:
"imbottigliato dal viticoltore"; "imbottigliato all'origine";
"imbottigliato dalla cantina sociale"; "imbottigliato dai
produttori riuniti". |
Partecipanti al circuito commerciale |
Nome o ragione sociale delle persone fisiche o
giuridiche che hanno partecipato al circuito commerciale del
V.Q.P.R.D. nonché del Comune o frazione in cui queste hanno la
sede principale. L'indicazione della sede deve essere riportata
con caratteri non superiori alla metà di quelli utilizzati per
indicare la regione determinata. Il nome o la ragione sociale di
coloro che hanno partecipato al circuito commerciale deve essere
completato da una indicazione che ne ponga in risalto l'attività
professionale, con uno dei seguenti termini: "viticoltore",
"raccolto da ...", "distribuito da ...", "messo in bottiglia per
... da ...", "negoziante di vino", ecc.. La ragione sociale
dell'imbottigliatore, dello speditore o di una delle persone che
hanno partecipato al circuito commerciale può essere
accompagnata dai termini "fattoria", "tenuta", "podere",
"cascina", "azienda agricola", "contadino", "viticoltore",
soltanto se il vino è stato interamente ottenuto da uve raccolte
nelle vigne facenti parte dell'azienda agricola, qualificate con
uno dei termini suddetti e vinificato nella stessa azienda e
purché‚ non venga aggiunto mosto di uve concentrato rettificato
ai fini dell'aumento della gradazione alcolometrica naturale del
prodotto. |
Sottozona |
Si può indicare il nome di una unità geografica
più piccola della regione determinata purché l'unità geografica
sia espressamente prevista dal disciplinare di produzione e che
le uve da cui si ricava il V.Q.P.R.D. provengano al 100% dalla
unità di cui sopra. |
Distinzioni |
Riconoscimenti attribuiti da un organismo
ufficiale ad una partita di vino proveniente inizialmente dal
medesimo recipiente, in occasione di banchi d'assaggio, concorsi
enologici, ecc. (art. 27 Legge 164/92). |
Abbazia, Castello |
Questi termini e le relative illustrazioni,
possono essere utilizzati a condizione che il vino provenga
esclusivamente da uve raccolte nelle vigne facenti parte della
stessa azienda viticola e se la vinificazione è stata effettuata
in tale azienda. |
Informazioni |
Si possono facoltativamente indicare informazioni
relative alla storia del vino, alla storia della ditta, alle
condizioni naturali o tecniche della viticoltura (ad esempio:
"Vino di collina", "Vino di colle" nel caso in cui i terreni dei
vigneti siano a giacitura collinare), le varietà di vite
utilizzate, anche qualora si tratti di tre o più varietà e a
condizione che le varietà citate rappresentino almeno l'85%
delle varietà globalmente utilizzate per l'elaborazione del vino
in questione;informazioni relative all'invecchiamento del vino
("vecchio", "invecchiato") a condizione che siano espressamente
previste dal relativo disciplinare di produzione.Le informazioni
riguardanti la storia del vino e la storia della ditta non
devono figurare sull'etichetta nella quale sono riportate le
indicazioni obbligatorie, ma in una zona dell'etichetta
nettamente separata da quella nella quale figurano le
indicazioni obbligatorie o in una o più etichette complementari
o sul pendaglio. Possono invece figurare sulla medesima
etichetta in cui figurano le indicazioni obbligatorie, le
informazioni brevi relative alla natura del vino o delle ditte,
come "Viticoltori da ...", "Casa fondata nel ...", "Commercianti
dal ...", i termini "Vino di colle" e "Vino di collina" e le
informazioni relative all'invecchiamento del vino, "Vecchio" o
"Invecchiato". |
Menzione Comunitaria |
"Vino di qualità prodotto in una regione
determinata" o "V.Q.P.R.D.". |
Varietà dei vitigni |
Si può indicare la varietà dei vitigni quando
l'indicazione è prevista dal disciplinare ed il vino deve
provenire, almeno per l'85%, dal vitigno menzionato a cui devono
essere detratti i prodotti utilizzati per una eventuale
dolcificazione e nel rispetto delle norme previste dal
disciplinare di produzione. Nel caso in cui si indichino due
vitigni il vino deve provenire esclusivamente dai vitigni
menzionati e deve essere indicato per primo il vitigno
utilizzato in misura preponderante. |
Raccomandazioni rivolte al consumatore per l'utilizzazione del
vino |
Gli abbinamenti ai piatti con i quali il vino può
essere servito; il modo di servire il vino al consumatore; i
trattamenti del vino che presenti un certo deposito;
l'ammissione del vino per fini religiosi; la conservazione del
vino. |
Colore |
La precisazione che si tratta di un vino rosso,
di un vino rosato o di un vino bianco. Per taluni V.Q.P.R.D.
tale precisazione è obbligatoria quando stabilita dal relativo
disciplinare. Quando previsto dai rispettivi disciplinari di
produzione, i suddetti colori possono essere completati da una
precisazione concernente la tonalità del colore: "giallo",
"dorato", "paglierino", "ambrato", "verdolino", "rubino",
"granato", "cerasuolo", "aranciato", "chiaretto". Tali tonalità
possono essere riportate anche senza indicare il colore base
(rosso, rosato, bianco). |
Menzioni tradizionali complementari |
Si possono indicare solamente se previste dal
relativo disciplinare. utilizzando uno dei termini seguenti:
"riserva", "riserva speciale", "superiore", "classico",
"recioto", "sciacchetrà", "est! est!! est!!!", "cacc'e mitte",
"amarone", "vergine", "scelto", "Auslese", "vino nobile",
"Buttafuoco", "Sangue di Giuda", "Gutturnio". Tali diciture
devono figurare in caratteri di dimensione uguale o inferiore a
quella dei caratteri utilizzati per l'indicazione della regione
determinata. L'utilizzazione dei termini "classico" e
"riserva" è disciplinata anche dall'art. 5 della Legge n.
164/92. |
Tenore
di zucchero residuo |
Si possono utilizzare, se previsti dai relativi
disciplinari, i termini: "secco" o "asciutto"; "abboccato";
"amabile"; "dolce". |
Tipo
di elaborazione |
I termini "passito", "lacrima", "lacrima Christi",
"sforzato", "sfurzat", "cannellino", "vino santo", "kretzer",
"vivace", "vino novello", "vin noveau", "dunkel", "vendemmia
tardiva", "lambiccato" possono essere utilizzati solo se
previsti dai relativi disciplinari L'utilizzazione del termine
"novello" è disciplinata anche dall'art. 5 della Legge n. 164/92
e dal D.M. 06/10/89 e successive modificazioni.Le denominazioni
di origine possono essere seguite, dopo le diciture specifiche
tradizionali "denominazione di origine controllata" o
"denominazione di origine controllata e garantita", da nomi di
vitigni, menzioni specifiche, riferimenti a particolari tecniche
di vinificazione e qualificazioni specifiche del prodotto. Le
predette menzioni aggiuntive devono essere previste dal
disciplinare di produzione. Le indicazioni relative al colore,
al tipo di prodotto, al modo di elaborazione, al vitigno, devono
essere riportate in caratteri di dimensioni non superiori a
quelle dei caratteri utilizzati per indicare la regione
determinata. |
Numerazione |
Serve, di solito, per evidenziare che di quel
vino sono state prodotte quantità limitate. Viene indicato
sull'etichetta unitamente al nome del tipo di recipiente
(bottiglia n.....). |
Precisazioni |
Concernenti elementi, di solito organolettici,
che caratterizzano il V.Q.P.R.D. |
Menzione "vigna" |
Seguita dal toponimo a condizione che: detto nome
sia riportato nella mappa catastale; l'area sia identificata
nell'albo dei vigneti; sia rivendicata al momento della
dichiarazione annuale delle uve e di denuncia delle medesime
alla Camera di Commercio; la vinificazione delle uve
corrispondenti avvenga separatamente |
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