I VINI: Normativa per le etichette
 

Questa scheda, rivolta soprattutto agli operatori della vinificazione, vuole essere un piccolo riassunto normativo delle diciture di legge (obbligatorie e non) che devono o possono essere riportate sulle etichette dei vini. 

LE INDICAZIONI OBBLIGATORIE
Le indicazioni obbligatorie devono essere raggruppate in un unico campo visivo o su una unica etichetta o su varie etichette apposte sul recipiente o sul recipiente stesso. Solo le informazioni relative all'importatore possano essere fuori del campo visivo dove si riportano le altre indicazioni obbligatorie. 
Le diciture previste dalla legge devono essere presentate in caratteri chiari, leggibili, indelebili e sufficientemente grandi in modo da risaltare sullo sfondo sul quale sono stampate e da poter essere distinte dal complesso delle altre diciture o dagli altri disegni; redatte in una o più lingue ufficiali della Comunità europea, in modo che il consumatore finale possa comprendere facilmente ciascuna indicazione. 

 

 

Nome della regione determinata

Nome della regione da cui i vini provengono, riconosciuta con apposito decreto del Ministero delle politiche  agricole e forestali (Manduria, Lison Pramaggiore, Orvieto, Chianti ecc.) Le dimensioni dei caratteri di questa menzione devono essere almeno il doppio rispetto a quelle utilizzate per indicare la sede dell'imbottigliatore.

Denominazione di Origine Controllata e Garantita

Denominazione di Origine Controllata

Queste diciture (da indicarsi in caratteri le cui dimensioni superino quelle utilizzate per indicare la regione determinata)  devono essere poste immediatamente sotto il nome della regione determinata; vanno riportate per esteso, senza abbreviazioni. Solo sulle etichette complementari, nei depliant ecc. si possono usare le abbreviazioni: D.O.C.G. o D.O.C.

Nome o la ragione sociale dell'imbottigliatore

Deve essere indicato unitamente alla menzione del Comune o frazione e dello Stato in cui l'imbottigliatore ha la propria sede principale. Se l'imbottigliamento ha luogo in un comune o in una frazione diversi da quelli della sede o da un comune vicino, le indicazioni devono essere accompagnate da un'indicazione che precisa il Comune o la frazione in cui si è imbottigliato.

Sede principale dell'imbottigliatore

La sede (Comune o frazione e Stato) va indicata in caratteri di dimensioni non superiori alla metà di quelli utilizzati per indicare la regione. Lo Stato in cui ha sede l'imbottigliatore deve essere indicato con lo stesso carattere usato per la sede, per esteso, dopo l'indicazione del Comune.(Mario Rossi – Manduria - Italia)Se nomi propri, ragioni sociali o indirizzi di ditte, cantine, fattorie e simili contengono in tutto o in parte termini geografici riservati ai Vini DOCG, DOC o IGT, o possono creare confusione con essi, i caratteri usati per indicarli non devono superare i tre millimetri di altezza e i due di larghezza. In ogni caso, non devono essere superiori a un quarto dell'altezza e/o della larghezza di quelli usati per la denominazione del prodotto e per l'indicazione della ditta o della ragione sociale del produttore, commerciante o imbottigliatore.Se il prodotto va esportato, ci vuole un'ulteriore indicazione dello Stato a cui appartiene la regione (si indicherà, quindi, due volte "Italia").

Volume nominale

Deve essere indicato in litri, centilitri o millilitri, espresso in cifre accompagnate dall'unità di misura utilizzata o dal simbolo di tale unità (l oppure cl oppure ml, senza puntino dopo).

Le dimensioni dei caratteri che indicano il volume devono essere di almeno:

6 millimetri se il volume nominale è superiore a 100 centilitri;

4 millimetri se il volume nominale è pari o inferiore a 100 centilitri e superiore a 20 centilitri;

3 millimetri se il volume nominale è pari o inferiore a 20 centilitri e superiore a 5 centilitri;

2 millimetri se il volume nominale è pari o inferiore a 5 centilitri.

Titolo alcolometrico effettivo

Va riportato in unità e mezza unità (12 % vol. o 12,5 % vol.) di percentuale in volume. Il simbolo da usare è "% vol.".  Si può scegliere se scrivere "gradazione alcolometrica effettiva" o "alcole effettivo" o l'abbreviazione "alc.". I caratteri devono essere in cifre di un'altezza minima di 5 mm se il volume nominale supera i 100 cl, di 3 mm se è uguale o inferiore a 100 cl e superiore a 20 cl e di 2 mm se è uguale o inferiore a 20 cl. 

Lotto

Il lotto è determinato dal produttore o dal confezionatore; il numero di lotto serve ad identificare una quantità di bottiglie di vino confezionate in circostanze identiche: esso è generalmente preceduto dalla lettera L seguito dai numeri che fanno riferimento alla data di imbottigliamento del vino; il numero di lotto è obbligatorio per tutti i prodotti dove non è indicata chiaramente la data di scadenza con l'indicazione del giorno e del mese. Deve essere facilmente visibile, chiaramente leggibile ed indelebile ed è preceduto dalla lettera "L" (la L non serve se il codice è indicato in modo distinto dalle altre indicazioni). 

Indicazioni ecologiche

Scritta o pittogramma che invita a non disperdere i contenitori nell'ambiente dopo l'uso. Deve essere chiaramente visibile sui contenitori o sulle etichette. Se si usa un messaggio di testo i caratteri di stampa non devono essere inferiori ad 1 mm per contenitori di capacità pari od inferiore a 200 ml; a 2 mm per i contenitori di capacità superiore a 200 ml e pari od inferiori a 500 ml e di 3 mm per i contenitori superiori a 500 ml.Nel caso in cui si usi il pittogramma (il disegnino dell'omino che butta il contenitore) questo non dev'essere inferiore a 10 mm per i contenitori di capacità pari od inferiore a 500 ml; a 15 mm per i contenitori di capacità pari o inferiore a 1.500 ml e superiore a 500 ml, a 20 mm per i contenitori superiori a 1.500 ml. 

Annata

L'indicazione dell'annata di raccolta delle uve.

 

Indicazioni facoltative

Le indicazioni facoltative possono figurare sulla stessa etichetta recante le indicazioni obbligatorie o su una o più etichette complementari; essere stampate direttamente sul recipiente.  

Lettera minuscola "e"

E' il marchio CE per gli imballaggi preconfezionati corrispondenti ai requisiti della Direttiva n. 106/75 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di riempimento; deve essere riportata in caratteri di almeno 3 mm di altezza e posta nello stesso campo visivo del volume nominale

Marchio

Il marchio (depositato o non depositato) può essere indicato purché non riporti parole, parti di parole, segni o illustrazioni che siano di natura tale da creare confusione o indurre in errore i consumatori; non devono contenere il nome di un vino D.O.C. o D.O.C.G.

Titolo alcolometrico totale,

Può essere indicato completando la cifra del titolo alcolometrico effettivo con il segno + seguito dalla cifra corrispondente alla gradazione alcolometrica potenziale e dal simbolo "% vol." (es. 10 + 2 %vol), oppure scrivendo "titolo alcolometrico totale" o " alcole totale" seguito dalla cifra corrispondente e dal simbolo "% vol". Questa cifra deve essere indicata sull'etichetta in caratteri aventi la medesima altezza minima di quella prevista per l'indicazione per il titolo alcolometrico effettivo (vedi sopra)

Imbottigliato nella zona di produzione 

 Imbottigliato in ...

seguita dal nome della regione determinata può essere riportata soltanto se l'imbottigliamento è stato effettuato nella regione determinata di cui si tratta.Nei casi in cui l'imbottigliamento sia effettuato da un vinificatore produttore delle uve, una delle seguenti menzioni: "imbottigliato dal viticoltore"; "imbottigliato all'origine"; "imbottigliato dalla cantina sociale"; "imbottigliato dai produttori riuniti".

Partecipanti al circuito commerciale

Nome o ragione sociale delle persone fisiche o giuridiche che hanno partecipato al circuito commerciale del V.Q.P.R.D. nonché del Comune o frazione in cui queste hanno la sede principale. L'indicazione della sede deve essere riportata con caratteri non superiori alla metà di quelli utilizzati per indicare la regione determinata. Il nome o la ragione sociale di coloro che hanno partecipato al circuito commerciale deve essere completato da una indicazione che ne ponga in risalto l'attività professionale, con uno dei seguenti termini: "viticoltore", "raccolto da ...", "distribuito da ...", "messo in bottiglia per ... da ...", "negoziante di vino", ecc.. La ragione sociale dell'imbottigliatore, dello speditore o di una delle persone che hanno partecipato al circuito commerciale può essere accompagnata dai termini "fattoria", "tenuta", "podere", "cascina", "azienda agricola", "contadino", "viticoltore", soltanto se il vino è stato interamente ottenuto da uve raccolte nelle vigne facenti parte dell'azienda agricola, qualificate con uno dei termini suddetti e vinificato nella stessa azienda e purché‚ non venga aggiunto mosto di uve concentrato rettificato ai fini dell'aumento della gradazione alcolometrica naturale del prodotto. 

Sottozona

Si può indicare il nome di una unità geografica più piccola della regione determinata purché l'unità geografica sia espressamente prevista dal disciplinare di produzione e che le uve da cui si ricava il V.Q.P.R.D. provengano al 100% dalla unità di cui sopra. 

Distinzioni

Riconoscimenti attribuiti da un organismo ufficiale ad una partita di vino proveniente inizialmente dal medesimo recipiente, in occasione di banchi d'assaggio, concorsi enologici, ecc. (art. 27 Legge 164/92).

Abbazia, Castello

Questi termini e le relative illustrazioni, possono essere utilizzati a condizione che il vino provenga esclusivamente da uve raccolte nelle vigne facenti parte della stessa azienda viticola e se la vinificazione è stata effettuata in tale azienda. 

Informazioni

Si possono facoltativamente indicare informazioni relative alla storia del vino, alla storia della ditta, alle condizioni naturali o tecniche della viticoltura (ad esempio: "Vino di collina", "Vino di colle" nel caso in cui i terreni dei vigneti siano a giacitura collinare), le varietà di vite utilizzate, anche qualora si tratti di tre o più varietà e a condizione che le varietà citate rappresentino almeno l'85% delle varietà globalmente utilizzate per l'elaborazione del vino in questione;informazioni relative all'invecchiamento del vino ("vecchio", "invecchiato") a condizione che siano espressamente previste dal relativo disciplinare di produzione.Le informazioni riguardanti la storia del vino e la storia della ditta non devono figurare sull'etichetta nella quale sono riportate le indicazioni obbligatorie, ma in una zona dell'etichetta nettamente separata da quella nella quale figurano le indicazioni obbligatorie o in una o più etichette complementari o sul pendaglio. Possono invece figurare sulla medesima etichetta in cui figurano le indicazioni obbligatorie, le informazioni brevi relative alla natura del vino o delle ditte, come "Viticoltori da ...", "Casa fondata nel ...", "Commercianti dal ...", i termini "Vino di colle" e "Vino di collina" e le informazioni relative all'invecchiamento del vino, "Vecchio" o "Invecchiato".

Menzione Comunitaria

"Vino di qualità prodotto in una regione determinata" o "V.Q.P.R.D.".

Varietà dei vitigni

Si può indicare la varietà dei vitigni quando l'indicazione è prevista dal disciplinare ed il vino deve provenire, almeno per l'85%, dal vitigno menzionato a cui devono essere detratti i prodotti utilizzati per una eventuale dolcificazione e nel rispetto delle norme previste dal disciplinare di produzione. Nel caso in cui si indichino due vitigni il vino deve provenire esclusivamente dai vitigni menzionati e deve essere indicato per primo il vitigno utilizzato in misura preponderante.

Raccomandazioni rivolte al consumatore per l'utilizzazione del vino

Gli abbinamenti ai piatti con i quali il vino può essere servito; il modo di servire il vino al consumatore; i trattamenti del vino che presenti un certo deposito; l'ammissione del vino per fini religiosi; la conservazione del vino. 

Colore

La precisazione che si tratta di un vino rosso, di un vino rosato o di un vino bianco. Per taluni V.Q.P.R.D. tale precisazione è obbligatoria quando stabilita dal relativo disciplinare. Quando previsto dai rispettivi disciplinari di produzione, i suddetti colori possono essere completati da una precisazione concernente la tonalità del colore: "giallo", "dorato", "paglierino", "ambrato", "verdolino", "rubino", "granato", "cerasuolo", "aranciato", "chiaretto". Tali tonalità possono essere riportate anche senza indicare il colore base (rosso, rosato, bianco). 

Menzioni tradizionali complementari

Si possono indicare solamente se previste dal relativo disciplinare. utilizzando uno dei termini seguenti: "riserva", "riserva speciale", "superiore", "classico", "recioto", "sciacchetrà", "est! est!! est!!!", "cacc'e mitte", "amarone", "vergine", "scelto", "Auslese", "vino nobile", "Buttafuoco", "Sangue di Giuda", "Gutturnio". Tali diciture devono figurare in caratteri di dimensione uguale o inferiore a quella dei caratteri utilizzati per l'indicazione della regione determinata. L'utilizzazione dei termini "classico" e "riserva" è disciplinata anche dall'art. 5 della Legge n. 164/92. 

Tenore di zucchero residuo

Si possono utilizzare, se previsti dai relativi disciplinari, i termini: "secco" o "asciutto"; "abboccato"; "amabile"; "dolce". 

Tipo di elaborazione

I termini "passito", "lacrima", "lacrima Christi", "sforzato", "sfurzat", "cannellino", "vino santo", "kretzer", "vivace", "vino novello", "vin noveau", "dunkel", "vendemmia tardiva", "lambiccato" possono essere utilizzati solo se previsti  dai relativi disciplinari L'utilizzazione del termine "novello" è disciplinata anche dall'art. 5 della Legge n. 164/92 e dal D.M. 06/10/89 e successive modificazioni.Le denominazioni di origine possono essere seguite, dopo le diciture specifiche tradizionali "denominazione di origine controllata" o "denominazione di origine controllata e garantita", da nomi di vitigni, menzioni specifiche, riferimenti a particolari tecniche di vinificazione e qualificazioni specifiche del prodotto. Le predette menzioni aggiuntive devono essere previste dal disciplinare di produzione. Le indicazioni relative al colore, al tipo di prodotto, al modo di elaborazione, al vitigno, devono essere riportate in caratteri di dimensioni non superiori a quelle dei caratteri utilizzati per indicare la regione determinata.

Numerazione

Serve, di solito,  per evidenziare che di quel vino  sono state prodotte quantità limitate. Viene indicato sull'etichetta unitamente al nome del tipo di recipiente (bottiglia n.....).

Precisazioni

Concernenti elementi, di solito organolettici, che caratterizzano il V.Q.P.R.D. 

Menzione "vigna"

Seguita dal toponimo a condizione che: detto nome sia riportato nella mappa catastale; l'area sia identificata nell'albo dei vigneti; sia rivendicata al momento della dichiarazione annuale delle uve e di denuncia delle medesime alla Camera di Commercio; la vinificazione delle uve corrispondenti avvenga separatamente