I VINI SPUMANTI
  I Vini Spumanti (naturali) sono prodotti caratterizzati, alla stappatura del recipiente, da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente esclusivamente dalla fermentazione ed aventi, a 20 C in recipienti chiusi, una sovrapressione di almeno 3 bar (3,5 bar per alcune categorie), dovuta a tale gas in soluzione.
La spumantizzazione può essere effettuata in bottiglia (metodo classico) o in autoclave (metodo Charmat); la durata del processo di elaborazione (comprendente l'invecchiamento nell'azienda di produzione e calcolata a decorrere dall'inizio della fermentazione), la durata della fermentazione e della permanenza del vino sulle fecce variano in funzione della categoria di spumante prodotto.

CLASSIFICAZIONE

La normativa vigente distingue i vini spumanti (naturali) nelle seguenti categorie:

Vino Spumante
: è un prodotto generico, per la cui produzione non sono previsti limiti di durata del processo di elaborazione o della fermentazione e permanenza del vino sulle fecce; deve avere una sovrapressione, non inferiore a 3 bar ed una gradazione alcolometrica effettiva di almeno del 9,5% vol.

Vino Spumante di Qualità: rappresenta una categoria qualitativamente superiore rispetto al vino precedente; a seconda se la spumantizzazione avviene in recipiente chiuso o in bottiglia, la durata di elaborazione deve essere rispettivamente di almeno 6 o 9 mesi; la durata della fermentazione e della permanenza del vino sulle fecce deve essere di almeno 90 giorni (ridotti a 30 se l'autoclave è provvista di dispositivi agitatori); la gradazione alcolometrica effettiva e la sovrapressione devono essere rispettivamente almeno del 10% vol e di 3,5 bar.

Vino Spumante di Qualità del tipo Aromatico: ha caratteristiche peculiari (gusto di fruttato e di freschezza) determinate dalla spumantizzazione di mosto o mosto parzialmente fermentato di uve di varietà "aromatiche" (Moscati, Malvasie, Aleatico, Girò, Brachetto, Gamay, Prosecco, Gewurztraminer, Freisa, Monica); il processo di elaborazione è ridotto ad almeno 1 mese e non obbliga ad una permanenza del vino sulle fecce; il titolo alcolometrico volumico effettivo non deve essere inferiore a 6% vol.; il titolo alcolometrico volumico totale non può essere inferiore a 10 % vol; la sovrapressione non deve essere inferiore a 3 bar.

Vino Spumante di Qualità' prodotto in una Regione Determinata: (o v.s.q.p.r.d.) si identifica con un vino a denominazione di origine controllata (D.O.C.) o a denominazione di origine controllata e garantita (D.O.C.G.) il cui Disciplinare di produzione prevede anche la tipologia SPUMANTE, stabilendone le modalità di produzione e le caratteristiche; a seconda se la spumantizzazione avviene in recipiente chiuso o in bottiglia, la durata di elaborazione deve essere rispettivamente di almeno 6 o 9 mesi; la durata della fermentazione e della permanenza del vino sulle fecce deve essere di almeno 90 giorni (ridotti a 30 se l'autoclave è provvista di dispositivi agitatori).
La gradazione alcolometrica effettiva e la sovrapressione devono essere rispettivamente almeno del 10% vol. e di 3,5 bar.

Vino Spumante di Qualità prodotto in una Regione Determinata del tipo Aromatico: è un vino a D.O.C. o a D.O.C.G. proveniente da uve aromatiche il cui Disciplinare di produzione prevede anche la tipologia SPUMANTE, stabilendone le modalità di produzione e le caratteristiche; il processo di elaborazione è ridotto ad almeno 1 mese e non obbliga ad una permanenza del vino sulle fecce; il titolo alcolometrico volumico effettivo non deve essere inferiore a 6% vol.; il titolo alcolometrico volumico totale non può essere inferiore a 10 % vol; la sovrapressione non deve essere inferiore a 3 bar.

Oltre ai vini spumanti naturali, può essere prodotto il Vino Spumante Gassificato, nel quale l'anidride carbonica è, tutta o in parte, aggiunta.

INDICAZIONI OBBLIGATORIE

Denominazione di vendita
Per le categorie di vini spumanti (di cui alla Classificazione) le denominazioni di vendita da utilizzare sono rispettivamente le seguenti: "Vino Spumante" (non è consentito aggiungere "naturale" o "a fermentazione naturale); "Vino Spumante di Qualità"; "Vino Spumante aromatico di Qualità", con l'indicazione del Nome del Vitigno; se il prodotto è stato ottenuto da mosti di due o più vitigni, si deve riportare la dicitura "Elaborato con uve di varietà aromatiche"; "Vino Spumante di Qualità prodotto in una Regione determinata" o "V.S.Q.P.R.D" o "Vino Spumante"; tale denominazione deve essere preceduta su righe sovrastanti dalle seguenti menzioni: il Nome della Regione determinata e della eventuale Sottozona; l'eventuale nome del Vitigno; la dicitura "Denominazione di Origine Controllata" (o "Denominazione di Origine Controllata e Garantita").
Sui Tappi a fungo deve essere riportata stampigliata la regione determinata cui detti vini hanno diritto.
Per i V.S.Q.P.R.D. del tipo aromatico la denominazione di vendita è: "Vino Spumante di Qualità prodotto in una Regione determinata" o "V.S.Q.P.R.D" o "Vino Spumante"; tale denominazione deve essere preceduta su righe sovrastanti dalle seguenti menzioni: il Nome della Regione determinata e dell'eventuale Sottozona, in abbinamento al Vitigno aromatico; la dicitura "Denominazione di Origine Controllata" o "Denominazione di Origine Controllata e Garantita".
Sui Tappi a fungo deve essere riportata stampigliata la regione determinata cui detti vini hanno diritto; "Vino Spumante Gassificato", completata con la dicitura "Ottenuto mediante aggiunta di Anidride carbonica" apposta sulla stessa riga o sulla riga immediatamente al di sotto, in caratteri di almeno la metà di quelli della denominazione di vendita.
Tutte le indicazioni obbligatorie devono essere apposte in caratteri dello stesso tipo e, almeno per le lettere più piccole, dell'altezza di 3 mm.

Nome o ragione sociale e sede dell'elaboratore o del venditore. Nell'etichetta occorre indicare il Nome o la Ragione sociale dell'elaboratore o di un venditore stabilito nella Comunità e il nome del Comune o della Frazione e dello Stato membro in cui tale persona ha la sua sede. Va inoltre indicato il luogo di elaborazione (frazione o comune ed, eventualmente, Stato), se differente dalla sede dell'elaboratore o del venditore.
L'indicazione del nome dell'elaboratore o del venditore deve essere preceduta, secondo il caso: dai termini "elaboratore" o "elaborato da" o da altro termine equivalente; dai termini "distributore" o "distribuito da" o da altro termine equivalente.
Il nome e la sede dell'elaboratore vanno indicati: per esteso o in codice, se figurano per esteso i dati di persone diverse (es. venditore) intervenute nel circuito commerciale.
La regolamentazione comunitaria definisce Elaboratore chi procede all'elaborazione (elaboratore effettivo) o chi vi fa procedere per proprio conto (elaboratore in senso giuridico).
E' pertanto facoltativo indicare, in caso di spumantizzazione per conto, il nome o la ragione sociale e la sede dell'elaboratore effettivo, a condizione che figurino in chiaro il nome e la sede di colui che fa procedere, per conto proprio, all'elaborazione; è però obbligatorio riportare l'indicazione del comune o frazione in cui l'elaborazione è effettuata.
Sia sul tappo di chiusura che sul contrassegno IVA deve figurare sempre la denominazione e la sede dell'impresa che ha operato l'imbottigliamento o, in alternativa, il suo numero di codice (numero del registro di imbottigliamento).
Se il nome proprio la ragione sociale o l'indirizzo dell'elaboratore o del venditore contiene, in tutto o in parte, termini geografici riservati ai vini DOC, DOCG o IGT, o può creare confusione con essi, è obbligatorio che i caratteri usati per indicarli non superino i 3 mm di altezza per 2 mm di larghezza, e che in ogni caso non siano superiori ad 1/4, sia in altezza che in larghezza, di quelli usati per la denominazione del prodotto e per l'indicazione della ditta o ragione sociale dell'elaboratore o venditore.

Gradazione alcolometrica effettiva.
Deve essere indicata in unità o mezze unità in volume; la cifra corrispondente al titolo è seguita dal simbolo "% vol." e può essere preceduta dalle parole "titolo alcolometrico effettivo" o "alcool effettivo".
Sulla gradazione che figura in etichetta è consentita una tolleranza all'analisi, in più o in meno, di 0,8% vol.

Volume nominale del prodotto.
Deve essere indicato in litri (l), centilitri (cl) o millilitri (ml), con cifre aventi un'altezza minima, a seconda della capacità del recipiente, di 6 mm, se superiore a 100 cl; 4 mm, se uguale o inferiore a 100 cl e superiore a 20 cl; 3 mm, se uguale o inferiore a 20 cl.

Tipo di prodotto
Il tipo di prodotto è determinato dal tenore di zucchero di un vino spumante e va indicato riportando una delle seguenti espressioni: dosaggio zero: se inferiore a 3 g/l ed il prodotto non ha subito aggiunta di zucchero dopo la formazione di spuma; extra-brut: se compreso tra 0 e 6 g/l; brut: se inferiore a 15 g/l; extra-dry: se compreso tra 12 e 20 g/l; sec, secco o asciutto, dry: se compreso tra 17 e 35 g/l; demi-sec o abboccato: se compreso tra 33 e 50 g/l; dolce: se superiore a 50 g/l; tale menzione può essere sostituita dall'indicazione che il tenore di zucchero è superiore a 50 grammi per litro.
Se il tenore in zucchero consente l'indicazione di due delle diciture sopra elencate, l'elaboratore può usarne una sola a propria scelta.
Per i vini spumanti di qualità ed i v.s.q.p.r.d. tali diciture possono essere sostituite dal tenore in zucchero espresso in g/l.

Lotto
Per lotto si intende un insieme di unità di vendita (bottiglie) prodotte, o confezionate in circostanze praticamente identiche. Il lotto è determinato dal produttore o dal confezionatore dello spumante ed è apposto sotto la propria responsabilità; deve figurare in modo da essere facilmente visibile, chiaramente leggibile ed indelebile e preceduto dalla lettera "L", salvo nel caso in cui sia riportato in modo da essere distinto dalle altre indicazioni in etichettatura.

Indicazioni ecologiche
Consistono in un invito, chiaramente visibile sui contenitori o sulle etichette, a non disperdere i contenitori nell'ambiente dopo l'uso, in forma di messaggio scritto o di un pittogramma.
Nel caso del messaggio scritto i caratteri di stampa non devono essere inferiori ad 1 mm per contenitori di capacità pari od inferiore a 200 ml; a 2 mm per i contenitori di capacità superiore a 200 ml e pari od inferiori a 500 ml e di 3 mm per i contenitori superiori a 500 ml.
Nel caso di pittogramma tale rappresentazione grafica deve essere di dimensioni non inferiori a 10 mm per i contenitori di capacità pari od inferiore a 500 ml; a 15 mm per i contenitori di capacità pari o inferiore a 1.500 ml e superiore a 500 ml, a 20 mm per i contenitori superiori a 1.500 ml.

Le suddette indicazioni obbligatorie (escluso le indicazioni ecologiche ed il lotto) devono essere: raggruppate in un unico campo visivo sulla stessa etichetta o su varie etichette apposte sul recipiente oppure sul recipiente stesso; presentate in caratteri chiari, leggibili, indelebili e sufficientemente grandi da risaltare sullo sfondo sul quale sono stampate e da poter essere distinte nettamente dal complesso delle altre diciture o dagli altri disegni.

Alcune indicazioni facoltative (annata, zona geografica, metodo di elaborazione, nome del vitigno) sono regolamentate, e quindi, in quanto espressamente riservate a determinate categorie di vini spumanti, sono vietate per le altre.
 

INDICAZIONI FACOLTATIVE CONSENTITE PER TUTTI I VINI SPUMANTI

Lettera minuscola "e": marchio CE per gli imballaggi preconfezionati corrispondanti ai requisiti della Direttiva n°. 106/75 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di riempimento; tale indicazione deve essere in caratteri di almeno 3 mm di altezza e nello stesso campo visivo del volume nominale.

Marchio: anche non depositato, purché non comporti parole, parti di parole, segni o illustrazioni che siano di natura tale da creare confusione o indurre in errore le persone a cui si rivolgono.

INDICAZIONI FACOLTATIVE CONSENTITE PER TUTTI I VINI SPUMANTI NATURALI (QUINDI NON GRASSIFICATI)

Nome della varietà di vite
E' consentito fare riferimento al nome di uno o due vitigni: se viene fatto riferimento al nome di un vitigno, almeno l'85 % del prodotto (sciroppi esclusi) deve provenire dal vitigno indicato; se vengono riportati due vitigni il vino spumante deve provenire al 100 % dai vitigni indicati (sciroppi esclusi), riportando per primo il nome del vitigno le cui uve partecipano in maggiore quantità; la partecipazione delle uve di ciascun vitigno non deve essere inferiore al 15 %.
A partire dal 1 settembre 1997 (con l'esclusione dei vini spumanti di tipo aromatico) per poter indicare il nome di una o più varietà di viti è necessario che la durata del processo di elaborazione non sia inferiore a 90 giorni e che la durata della fermentazione e della presenza del vino sulle fecce siano, come minimo, di 60 giorni (30 se la fermentazione avviene in recipienti provvisti di agitatori).
Per i v.s.q.p.r.d. la possibilità di indicare il nome del vitigno è subordinata a quanto disposto dal Disciplinare di produzione.
Il nome del o dei vitigni deve essere riportato sulla stessa linea o immediatamente al di sotto o al di sopra la denominazione merceologica del prodotto.
I caratteri utilizzati per indicare il vitigno devono risultare della stessa dimensione e rilevanza di quelli usati per indicare "vino spumante", salvo deroga da concedere a singoli operatori da parte del Mi.P.A..

INDICAZIONI FACOLTATIVE CONSENTITE PER I VINI SPUMANTI DI QUALITA' E PER I V.S.Q.P. (COMPRESI QUELLI DEL TIPO AROMATICO)

Annata di raccolta dell'uva
Può essere indicata solo se il vino spumante è ottenuto (sciroppi esclusi) per almeno l'85 % da uve raccolte nella annata dichiarata.

Dicitura "Fermentazione in bottiglia" a condizione che il prodotto sia diventato spumante mediante fermentazione in bottiglia e che il processo di elaborazione, compreso l'invecchiamento, non sia inferiore a 9 mesi, di cui 90 giorni sulle fecce; la separazione dalle fecce deve avvenire mediante sboccatura o mediante filtraggio secondo il metodo di travaso.

Dicitura "Fermentazione in bottiglia secondo il metodo tradizionale" o "Metodo tradizionale" o "Metodo classico" o "Metodo tradizionale classico" a condizione che il prodotto sia rimasto sulle fecce per almeno 9 mesi, oltre il rispetto delle altre condizioni previste per poter utilizzare la dicitura "fermentazione in bottiglia".

Nome di una Zona Geografica: (per i vini spumanti di qualità) attualmente l'Italia non ha proposto alcun nome geografico.

Menzione "Premium" o "Riserva": ancora da disciplinare, in quanto è una dicitura prevista dalla normativa comunitaria per i vini spumanti di qualità e per i V.S.Q.P.R.D., ma è espressamente vietata dalla normativa italiana.

Altre indicazioni facoltative
La normativa relativa alla designazione dei vini spumanti lascia ampia discrezionalità all'elaboratore, consentendo di riportare altre indicazioni, purché non rischino di ingannare il consumatore o di creare confusione.
E', ad esempio, consentito: indicare il nome di altre persone che hanno partecipato al circuito commerciale ("elaborato da ... per conto di ..."); fornire informazioni al consumatore (consigliare eventuali abbinamenti gastronomici; indicare la temperatura a cui servire); indicare il colore.
L'elaboratore o il venditore il cui nome compare in etichetta, a richiesta degli organismi competenti in materia di vigilanza e controllo nel settore, deve fornire la prova dell'esattezza delle diciture utilizzate per la designazione e concernenti la natura, l'identità, la qualità, la composizione, l'origine o la provenienza di uno spumante o dei prodotti utilizzati durante l'elaborazione stessa; se tale prova non è fornita, le diciture in questione sono considerate non conformi alla norma ed il prodotto non può essere commercializzato.