Vini di qualità prodotti in regioni determinate | |
Le denominazioni di origine
si classificano in : Denominazione di origine controllata e garantita (D.O.C.G.); Denominazione di origine controllata (D.O.C.). Le D.O.C.G. e le D.O.C. sono le menzioni specifiche tradizionali utilizzate dall'Italia per designare i v.q.p.r.d. (Vini di qualità prodotti in regioni determinate). Tali vini sono disciplinati dal Reg. CEE 823/87, dalla Legge n. 164/92, dal D.P.R. n. 348/94 e dai relativi Disciplinari di produzione riconosciuti con apposito decreto. Nome della regione determinata da cui i vini provengono, riconosciuta con apposito Decreto.
INDICAZIONI OBBLIGATORIE ALTRE INDICAZIONI
OBBLIGATORIE INDICAZIONI FACOLTATIVE Lettera minuscola "e": marchio CE per gli imballaggi preconfezionati corrispondanti ai requisiti della Direttiva n.106/75 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di riempimento; deve essere riportata in caratteri di almeno 3 mm di altezza e posta nello stesso campo visivo del volume nominale. Marchio anche non depositato, purché non riporti parole, parti di parole, segni o illustrazioni che siano di natura tale da creare confusione o indurre in errore le persone a cui si rivolgono; non contengano il nome di un v.q.p.r.d.; ecc. Titolo alcolometrico totale, può essere indicato completando la cifra del titolo alcolometrico effettivo con il segno + seguito dalla cifra corrispondente alla gradazione alcolometrica potenziale e dal simbolo "% vol" (es. 10 + 2 %vol), oppure scrivendo "titolo alcolometrico totale" o " alcole totale" seguito dalla cifra corrispondente e dal simbolo "% vol". Tale cifra deve essere indicata sull'etichetta in caratteri aventi la medesima altezza minima di quella prevista per l'indicazione per il titolo alcolometrico effettivo a cui si rimanda. La menzione "imbottigliato nella zona di produzione" o "imbottigliato in ..." seguita dal nome della regione determinata può essere riportata soltanto se l'imbottigliamento è stato effettuato nella regione determinata in causa. Nei casi in cui l'imbottigliamento sia effettuato da un vinificatore produttore delle uve, una delle seguenti menzioni: "imbottigliato dal viticoltore"; "imbottigliato all'origine"; "imbottigliato dalla cantina sociale"; "imbottigliato dai produttori riuniti". Partecipanti al circuito commerciale ed attività professionale: Nome o ragione sociale delle persone fisiche o giuridiche che hanno partecipato al circuito commerciale del v.q.p.r.d. nonchè‚ del Comune o frazione in cui queste hanno la sede principale. L'indicazione della sede deve essere riportata con caratteri non superiori alla metà di quelli utilizzati per indicare la regione determinata. Il nome o la ragione sociale di coloro che hanno partecipato al circuito commerciale deve essere completato da una indicazione che ne ponga in risalto l'attività professionale, con uno dei seguenti termini: "viticoltore", "raccolto da ...", "distribuito da ...", "messo in bottiglia per ... da ...", "negoziante di vino", ed altri termini analoghi. La ragione sociale dell'imbottigliatore dello speditore o di una delle persone che hanno partecipato al circuito commerciale può essere accompagnata dai termini "fattoria", "tenuta", "podere", "cascina", "azienda agricola", "contadino", "viticoltore", soltanto se il vino è stato interamente ottenuto da uve raccolte nelle vigne facenti parte dell'azienda agricola, qualificate con uno dei termini suddetti e la vinificazione effettuata nella stessa azienda e purch‚ non venga aggiunto mosto di uve concentrato rettificato ai fini dell'aumento della gradazione alcolometrica naturale del prodotto in questione. Sottozona: si può indicare il nome di una unità geografica più piccola della regione determinata purch‚ l'unità geografica sia espressamente prevista dal Disciplinare di produzione e che le uve da cui si ricava il v.q.p.r.d. provengano al 100% dalla unità di cui sopra. Distinzioni: sono riconoscimenti attribuiti da un organismo ufficiale ad una partita di vino proveniente inizialmente dal medesimo recipiente, in occasione di banchi d'assaggio, concorsi enologici, ecc. (art. 27 Legge 164/92). Abbazia, Castello: tali termini, nonchè‚ le loro illustrazioni, possono essere utilizzati a condizione che il vino provenga esclusivamente da uve raccolte nelle vigne facenti parte della stessa azienda viticola e se la vinificazione è stata effettuata in tale azienda. Informazioni relative: alla storia del vino; alla storia della ditta; alle condizioni naturali o tecniche della viticoltura che sono all'origine del vino medesimo (utilizzando uno dei termini seguenti: "Vino di collina", "Vino di colle" nel caso in cui i terreni dei vigneti siano a giacitura collinare), comprese, se del caso, le varietà di vite utilizzate, anche qualora si tratti di tre o più varietà e purché, in tal caso, le varietà citate rappresentino almeno l'85% delle varietà globalmente utilizzate per l'elaborazione del vino in questione; all'invecchiamento del vino medesimo, utilizzando le diciture "vecchio", "invecchiato" a condizione che siano espressamente previste dal relativo Disciplinare di produzione. Le informazioni riguardanti la storia del vino e la storia della ditta non devono figurare sull'etichetta nella quale sono riportate le indicazioni obbligatorie, ma in una zona dell'etichetta nettamente separata da quella nella quale figurano le indicazioni obbligatorie o in una o più etichette complementari o sul pendaglio. Possono invece figurare sulla medesima etichetta in cui figurano le indicazioni obbligatorie, le informazioni brevi relative alla natura del vino o delle ditte, come "Viticoltori da ...", "Casa fondata nel ...", "Commercianti dal ...", i termini "Vino di colle" e "Vino di collina" e le informazioni relative all'invecchiamento del vino, "Vecchio" o "Invecchiato". Menzione Comunitaria: "Vino di qualità prodotto in una regione determinata" o "v.q.p.r.d.". Annata: l'indicazione dell'annata di raccolta delle uve è ammessa solo se tutte le uve utilizzate per la vinificazione del v.q.p.r.d. sono state raccolte durante l'annata di cui è prevista l'indicazione. Per taluni v.q.p.r.d. tale indicazione è obbligatoria quando stabilita dal relativo Disciplinare di produzione. Varietà dei vitigni: quando l'indicazione è prevista dal Disciplinare di produzione ed il vino deve provenire, almeno per l'85%, dal vitigno menzionato a cui devono essere detratti i prodotti utilizzati per una eventuale dolcificazione e nel rispetto delle norme previste al riguardo dal disciplinare di produzione. Nel caso in cui si indichino due vitigni il vino deve provenire esclusivamente dai vitigni menzionati e deve essere indicato per primo il vitigno che concorre in misura preponderante. Raccomandazioni rivolte al consumatore per l'utilizzazione del vino: i piatti con i quali il vino può essere servito; il modo di servire il vino al consumatore; i trattamenti del vino che presenti un certo deposito; l'ammissione del vino per fini religiosi; la conservazione del vino. Menzione "vigna" seguita dal toponimo a condizione che: detto nome sia riportato nella mappa catastale; l'area sia identificata nell'albo dei vigneti; la menzione "vigna" seguita dal toponimo sia rivendicata al momento della dichiarazione annuale delle uve e di denuncia delle medesime alla Camera di Commercio; la vinificazione delle uve corrispondenti avvenga separatamente. Colore: precisazione che si tratta di un vino rosso, di un vino rosato o di un vino bianco. Per taluni v.q.p.r.d. tale precisazione è obbligatoria quando stabilita dal relativo Disciplinare di produzione. Quando previsto dai rispettivi disciplinari di produzione, i suddetti colori possono essere completati da una precisazione concernente la tonalit… del colore stesso: "giallo", "dorato", "paglierino", "ambrato", "verdolino", "rubino", "granato", "cerasuolo", "aranciato", "chiaretto". Tali tonalità possono essere riportate anche senza indicare il colore base (rosso, rosato, bianco). Le menzioni tradizionali complementari si possono indicare solamente se previste dal relativo Disciplinare di produzione, utilizzando uno dei termini seguenti: "riserva", "riserva speciale", "superiore", "classico", "recioto", "sciacchetr…", "est! est!! est!!!", "cacc'e mitte", "amarone", "vergine", "scelto", "Auslese", "vino nobile", "Buttafuoco", "Sangue di Giuda", "Gutturnio". Tali diciture devono figurare in caratteri di dimensione uguale o inferiore a quella dei caratteri utilizzati per l'indicazione della regione determinata. L'utilizzazione dei termini "classico" e "riserva" è disciplinata anche dall'art. 5 della Legge n. 164/92. Tenore di zucchero residuo: tipo di prodotto con riferimento al tenore di zucchero residuo del v.q.p.r.d. medesimo. A tale proposito si possono utilizzare, purchè‚ previsti dai relativi Disciplinari di produzione, a seconda dei casi, i seguenti termini: "secco" o "asciutto"; "abboccato"; "amabile"; "dolce". Tipo di elaborazione: solamente se previsto dai relativi Disciplinari di produzione, utilizzando uno dei termini seguenti: "passito", "lacrima", "lacrima Christi", "sforzato", "sfurzat", "cannellino", "vino santo", "kretzer", "vivace", "vino novello", "vin noveau", "dunkel", "vendemmia tardiva", "lambiccato". L'utilizzazione del termine "novello" è disciplinata anche dall'art. 5 della Legge n. 164/92 e dal D.M. 06/10/89 e successive modificazioni. Le denominazioni di origine possono essere seguite, dopo le diciture specifiche tradizionali "denominazione di origine controllata" o "denominazione di origine controllata e garantita", da nomi di vitigni, menzioni specifiche, riferimenti a particolari tecniche di vinificazione e qualificazioni specifiche del prodotto. Le predette menzioni aggiuntive devono essere previste dal disciplinare di produzione. Le indicazioni relative al colore, al tipo di prodotto, al modo di elaborazione, al vitigno, devono essere riportate in caratteri di dimensioni non superiori a quelle dei caratteri utilizzati per indicare la regione determinata. Numerazione: è indicato sull'etichetta unitamente ad un termine indicante che trattasi di un numero di recipiente. Precisazioni concernenti elementi, soprattutto organolettici, che caratterizzano il v.q.p.r.d. Le indicazioni facoltative possono: figurare sulla stessa etichetta recante le indicazioni obbligatorie o su una o più etichette complementari; essere stampate direttamente sul recipiente. Informazioni tratte dal sito ufficiale del Ministero delle Politiche Agricole http://www.politicheagricole.it |